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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato per i reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale dell'8 gennaio (notificata il 27/11/2020) che ingiungeva la bonifica e lo smaltimento tramite ditta specializzata della copertura in amianto del capannone della società di cui era amministratore unico; la mancata bonifica avrebbe determinato il disfacimento delle coperture e emissione di fibre di amianto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi: 1) assenza dell'elemento soggettivo, con riferimento alle difficoltà operative dovute alla pandemia; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessiva quantificazione della pena pecuniaria (misura massima) nonostante la scelta della pena pecuniaria anziché detentiva; 4) nullità/errore nella liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile nonostante il rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (1: inammissibile per mancato confronto con le valutazioni del Tribunale e perché in materia contravvenzionale è sufficiente la colpa; 2: inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato; 3: infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la scelta e la quantificazione della pena). Ha però accolto il quarto motivo: il Tribunale non poteva condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile dopo averne respinto la domanda risarcitoria. Perciò la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile; per il resto la condanna (ammenda di euro 412,00 e i reati contestati) è confermata.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    Il reato contravvenzionale per inosservanza di provvedimenti dell'Autorità può ritenersi integrato anche quando l'omissione sia dovuta a colpa; non è necessario dolo specifico. Spetta all'imputato provare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare all'ordine.

  • art. 674 cod. pen.

    È applicata per il getto pericoloso di cose in relazione all'abbandono e disfacimento della copertura in cemento-amianto che ha determinato emissioni potenzialmente pericolose.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso con riferimento ai profili procedurali; la Corte ha valutato la correttezza dell'istruzione e delle deduzioni processuali secondo i criteri di legittimità.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di motivazione e vizio di applicazione della legge penale; la Cassazione ha verificato la congruità della motivazione di merito e la sua sufficienza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti (recidiva e/o attenuanti speciali); la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche sul piano motivazionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli indici ex art. 133 (comportamento, durata, antecedenti, ecc.) nel commisurare la pena pecuniaria.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concorso e continuazione e nella determinazione della pena complessiva; la Corte non ha ravvisato errori nella commisurazione operata dai giudici di merito.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi processuali denunciati: la Corte ha invece rilevato e corretto l'errore nella condanna alle spese civile, richiamando i principi sul regime delle spese nel processo penale con azione civile esperita.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio richiamato: nel processo penale, le spese civili si regolano secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; se la domanda civile è rigettata, non può essere posta a carico dell'imputato la rifusione delle spese della parte civile.

  • art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e, se necessario, rideterminare la pena quando la correzione è possibile senza esaminare nuovamente gli atti di merito; la Corte l'ha applicata per annullare senza rinvio la sola statuizione sulle spese civili.

Massime di principio

  • In materia contravvenzionale di omissione di un provvedimento dell'Autorità, non è richiesto dolo specifico: la colpa (negligenza o mancata diligenza) è sufficiente per la configurazione del reato, salvo che l'imputato provi di aver fatto tutto il possibile per adempiere.
  • Le difficoltà oggettive (es. pandemia) possono essere considerate dal giudice di merito, ma non escludono automaticamente la responsabilità: devono emergere elementi probatori che dimostrino l'impossibilità di eseguire gli obblighi nei termini imposti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice menzioni tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego.
  • La scelta del giudice di applicare la pena pecuniaria anziché quella detentiva e la relativa quantificazione devono essere motivate con riferimento agli indici dell'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità verifica la congruità di tale motivazione ma non sostituisce agevolmente il giudizio di merito.
  • Nel processo penale con partecipazione della parte civile, il regime delle spese civili segue la regola della soccombenza prevista dal codice di procedura civile: se la domanda civile è respinta, non è corretto condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
  • La Cassazione può procedere all'annullamento senza rinvio quando la correzione richiesta può essere eseguita senza riesame degli atti di merito (art. 620 c.p.p.), in particolare per questioni di diritto o errori formali limitati.

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