Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per i reati di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale dell'8 gennaio (notificata il 27/11/2020) che ingiungeva la bonifica e lo smaltimento tramite ditta specializzata della copertura in amianto del capannone della società di cui era amministratore unico; la mancata bonifica avrebbe determinato il disfacimento delle coperture e emissione di fibre di amianto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi: 1) assenza dell'elemento soggettivo, con riferimento alle difficoltà operative dovute alla pandemia; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessiva quantificazione della pena pecuniaria (misura massima) nonostante la scelta della pena pecuniaria anziché detentiva; 4) nullità/errore nella liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile nonostante il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (1: inammissibile per mancato confronto con le valutazioni del Tribunale e perché in materia contravvenzionale è sufficiente la colpa; 2: inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato; 3: infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la scelta e la quantificazione della pena). Ha però accolto il quarto motivo: il Tribunale non poteva condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile dopo averne respinto la domanda risarcitoria. Perciò la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile; per il resto la condanna (ammenda di euro 412,00 e i reati contestati) è confermata.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
Il reato contravvenzionale per inosservanza di provvedimenti dell'Autorità può ritenersi integrato anche quando l'omissione sia dovuta a colpa; non è necessario dolo specifico. Spetta all'imputato provare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare all'ordine.
art. 674 cod. pen.
È applicata per il getto pericoloso di cose in relazione all'abbandono e disfacimento della copertura in cemento-amianto che ha determinato emissioni potenzialmente pericolose.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso con riferimento ai profili procedurali; la Corte ha valutato la correttezza dell'istruzione e delle deduzioni processuali secondo i criteri di legittimità.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di motivazione e vizio di applicazione della legge penale; la Cassazione ha verificato la congruità della motivazione di merito e la sua sufficienza.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti (recidiva e/o attenuanti speciali); la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle generiche sul piano motivazionale.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli indici ex art. 133 (comportamento, durata, antecedenti, ecc.) nel commisurare la pena pecuniaria.
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso e continuazione e nella determinazione della pena complessiva; la Corte non ha ravvisato errori nella commisurazione operata dai giudici di merito.
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi processuali denunciati: la Corte ha invece rilevato e corretto l'errore nella condanna alle spese civile, richiamando i principi sul regime delle spese nel processo penale con azione civile esperita.
art. 91 cod. proc. civ.
Principio richiamato: nel processo penale, le spese civili si regolano secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; se la domanda civile è rigettata, non può essere posta a carico dell'imputato la rifusione delle spese della parte civile.
art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e, se necessario, rideterminare la pena quando la correzione è possibile senza esaminare nuovamente gli atti di merito; la Corte l'ha applicata per annullare senza rinvio la sola statuizione sulle spese civili.
Massime di principio
- In materia contravvenzionale di omissione di un provvedimento dell'Autorità, non è richiesto dolo specifico: la colpa (negligenza o mancata diligenza) è sufficiente per la configurazione del reato, salvo che l'imputato provi di aver fatto tutto il possibile per adempiere.
- Le difficoltà oggettive (es. pandemia) possono essere considerate dal giudice di merito, ma non escludono automaticamente la responsabilità: devono emergere elementi probatori che dimostrino l'impossibilità di eseguire gli obblighi nei termini imposti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice menzioni tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego.
- La scelta del giudice di applicare la pena pecuniaria anziché quella detentiva e la relativa quantificazione devono essere motivate con riferimento agli indici dell'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità verifica la congruità di tale motivazione ma non sostituisce agevolmente il giudizio di merito.
- Nel processo penale con partecipazione della parte civile, il regime delle spese civili segue la regola della soccombenza prevista dal codice di procedura civile: se la domanda civile è respinta, non è corretto condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
- La Cassazione può procedere all'annullamento senza rinvio quando la correzione richiesta può essere eseguita senza riesame degli atti di merito (art. 620 c.p.p.), in particolare per questioni di diritto o errori formali limitati.
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