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Sentenza

Sentenza n. 4943/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) dell'ordinanza di demolizione n. 6 del 11.8.2014, mai notificata alle ricorrenti e conosciuta solo all'esito dalla domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi del 29.4.2025; b) di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente o comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti, e segnatamente: 1. del Verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione prot. n. 3367 del 15.3.2023, mai notificato alle ricorrenti e conosciuto solo all'esito dalla domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi del 29.4.2025; 2. della Determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica e SUAP n. 170 del 13.12.2023, ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale di immobile abusivo”, mai notificata alle ricorrenti e conosciuta solo all'esito dalla domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi del 29.4.2025; 3. della relazione tecnica di sopralluogo e verifica dei presunti abusi edilizi prot. n. 5774 del 17.5.2022, conosciuta solo all'esito dalla domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi del 29.4.2025; 4. della comunicazione di avvio del procedimento per emissione di ordinanza di demolizione di opere abusive prot. n. 6314 del 31.5.2022, mai notificata alle ricorrenti e conosciuta solo all'esito dalla domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi del 29.4.2025; 5. di ogni ulteriore provvedimento, adottato e non notificato alle ricorrenti ma comunque lesivo degli interessi;

Giustizia amministrativa202503523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, verbale di inottemperanza e determina di acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione n. 6 dell'11 agosto 2014, il verbale di inottemperanza del 15 marzo 2023, la determinazione del 13 dicembre 2023 di acquisizione dell'area al patrimonio comunale e gli ulteriori atti connessi, deducendo di essere comproprietarie del fondo insieme al defunto proprietario cui era stata notificata l'ordinanza. Hanno sostenuto che la mancata notifica dell'ordine demolitorio a tutti i comproprietari determinasse l'illegittimità dell'ordinanza e degli atti conseguenti, nonché difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione. Hanno inoltre contestato l'assenza di una specifica motivazione sull'interesse pubblico e sulla concreta utilizzabilità dell'area acquisita. Il Comune ha eccepito che la comproprietà non risultava dai registri immobiliari e catastali e che l'ordinanza era stata correttamente notificata al soggetto risultante proprietario dell'abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto tra ordinanza di demolizione e successivi effetti acquisitivi. In materia edilizia, la notifica dell'ordine di demolizione a uno solo dei comproprietari o al responsabile dell'abuso è sufficiente, perché la demolizione ha funzione ripristinatoria e non sanzionatoria; il comproprietario pretermesso può comunque impugnare l'ordine dalla piena conoscenza. Diversamente, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria presuppongono un ordine di demolizione rivolto a tutti i comproprietari, non potendo un comproprietario essere considerato inottemperante a un ordine rivolto esclusivamente ad altro soggetto. Nel caso concreto, tuttavia, le ricorrenti non hanno provato l'avvenuta trascrizione dell'acquisto ereditario nei registri immobiliari, né hanno contestato adeguatamente la documentazione catastale prodotta dal Comune; pertanto l'amministrazione ha legittimamente individuato il destinatario dell'ordine sulla base dei dati dei registri immobiliari e catastali. Il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione è stato ritenuto generico e infondato. L'abuso, consistente nella realizzazione di opere edilizie senza titolo in zona sismica, imponeva l'adozione della demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Trattandosi di attività vincolata, era sufficiente indicare i presupposti di fatto e identificare e qualificare le opere abusive; l'interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa. Il TAR ha inoltre escluso che l'acquisizione al patrimonio comunale richiedesse una valutazione prognostica sulla concreta utilizzabilità del bene per finalità pubblicistiche. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di opere edilizie senza titolo abilitativo comporta l'adozione dell'ordinanza di demolizione; l'ordine è atto dovuto e vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e alla descrizione degli abusi.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime presuppone l'inottemperanza a un ordine di demolizione validamente rivolto al soggetto interessato.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria successiva all'inottemperanza è collegata all'ordine demolitorio e non può essere riferita a un comproprietario cui l'ordine non sia stato rivolto.

Massime di principio

  • La notifica dell'ordinanza di demolizione a uno solo dei comproprietari dell'opera abusiva o al responsabile dell'illecito è sufficiente, poiché la demolizione ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria; il comproprietario non destinatario conserva la facoltà di impugnare l'ordine dal momento della piena conoscenza.
  • L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva e dell'area di sedime al patrimonio comunale, così come la successiva sanzione pecuniaria, non può perfezionarsi nei confronti di un comproprietario che non sia stato destinatario dell'ordine di demolizione, perché egli non può essere qualificato come inottemperante a un ordine rivolto ad altro comproprietario.
  • L'amministrazione edilizia può individuare il proprietario destinatario dell'ordine di demolizione sulla base delle risultanze dei registri immobiliari e catastali, senza dover ricostruire d'ufficio gli eventuali rapporti dominicali interprivati, salvo prova contraria.
  • L'ordinanza di demolizione di opere realizzate senza titolo è un atto vincolato e sufficientemente motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e l'identificazione e qualificazione degli abusi; non è richiesta un'ulteriore motivazione sull'interesse pubblico, che è intrinseco al ripristino dell'assetto urbanistico violato.
  • L'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime al patrimonio comunale non richiede una specifica valutazione prognostica sulla concreta utilizzabilità del bene per finalità pubblicistiche.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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