Sentenza n. 283/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione di Giunta del Comune di Villasimius n. 58 del 23.05.2024 istitutiva di una sbarra e del divieto di transito in orario 21.00 - 08.00 sulla strada di accesso alla località Cava Usai, con riserva di azione risarcitoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale istitutiva di una sbarra e del divieto di transito e sosta nell’orario 21.00-08.00 sulla strada di accesso alla località Cava Usai
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato la deliberazione comunale sostenendo, in primo luogo, l’incompetenza della Giunta comunale ad adottare un divieto puntuale di transito e sosta, trattandosi di una misura di regolamentazione della circolazione stradale rimessa agli organi competenti secondo il Codice della strada e il riparto tra organi politici e dirigenti previsto dall’art. 107 TUEL. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione; la violazione del d.lgs. 285/1992, poiché le ragioni indicate dall’amministrazione riguardavano il campeggio e non consentivano di vietare la circolazione, nonché perché la sbarra non sarebbe stata prevista dal Codice della strada quale strumento di regolamentazione; la violazione della l.r. Sardegna n. 16/2017; eccesso di potere per sviamento, avendo il Comune utilizzato un divieto di transito per impedire il campeggio e la sosta, nonché per colpire sostanzialmente le autocaravan; difetto di istruttoria, per l’assenza di elementi puntuali e verificabili sui fenomeni di degrado e sui pregiudizi ambientali; illogicità, irragionevolezza e sproporzione della misura. Il Comune ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, assumendo come decorrenza la data di adozione o quella di inizio della pubblicazione della deliberazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Poiché l’associazione non era destinataria diretta della deliberazione, il termine per impugnarla decorreva dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio, e non dalla data di adozione né dal primo giorno di pubblicazione; il ricorso notificato il 29 luglio 2024 è stato quindi ritenuto tempestivo. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. L’area interessata era qualificata come comprensorio naturalistico e non risultava ricompresa in un centro abitato in senso tecnico; pertanto, la disciplina dell’art. 7 del Codice della strada relativa alla regolamentazione urbana non poteva fondare la competenza della Giunta. In ogni caso, anche a prescindere dal profilo territoriale, la misura non rientrava nel potere della Giunta previsto dall’art. 7, comma 9, del Codice della strada, riferito alla delimitazione di aree pedonali e zone a traffico limitato nell’ambito di una regolazione generale, stabile e programmata della mobilità. La deliberazione introduceva invece un divieto puntuale e settoriale di accesso e sosta, finalizzato a fronteggiare specifiche criticità ambientali, con natura gestionale e non programmatoria. In base all’art. 107, comma 5, TUEL, i provvedimenti puntuali relativi alla disciplina della viabilità comunale, agli accessi e agli orari spettano ai dirigenti, salvo il ricorrere di un’urgenza tale da giustificare un’ordinanza contingibile e urgente. La Giunta aveva quindi esercitato un potere non attribuitole. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché l’incompetenza dell’organo emanante ha carattere assorbente. La deliberazione è stata annullata, restando salva la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere tramite l’organo competente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare un atto amministrativo decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza; per i terzi rispetto a una deliberazione comunale pubblicata all’albo pretorio, la piena conoscenza legale si perfeziona dopo la scadenza del periodo di pubblicazione.
art. 107, comma 5, d.lgs. 267/2000
I provvedimenti puntuali e gestionali relativi alla disciplina della viabilità comunale, alle modalità di accesso e agli orari spettano ai dirigenti, non agli organi politici, salvo il ricorrere dei presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente.
art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
La regolamentazione della circolazione deve essere adottata dall’organo competente mediante ordinanza motivata e resa pubblica con la prescritta segnaletica.
art. 6, commi 4, lett. b), e 5, lett. d), d.lgs. 285/1992
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; le ordinanze per le strade comunali e vicinali sono emanate dal Sindaco.
Per la viabilità fuori dai centri abitati, il Codice della strada attribuisce il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni tramite ordinanza; tale disciplina deve essere coordinata con il riparto gestionale delle competenze previsto dal TUEL.
art. 7, comma 9, d.lgs. 285/1992
Il potere della Giunta di delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato riguarda misure generali, stabili e programmatorie inserite in un assetto organico della mobilità; non comprende l’imposizione di un divieto puntuale e settoriale di accesso e sosta in un comprensorio naturalistico.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In presenza di un vizio di incompetenza, il giudice deve limitarsi a rilevare tale vizio, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere non ancora validamente esercitato.
Massime di principio
- Per i soggetti non destinatari diretti di una deliberazione comunale soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione, momento in cui si perfeziona la presunzione legale di conoscenza, e non dalla data di adozione o dall’inizio della pubblicazione.
- La disciplina della circolazione stradale deve essere adottata dall’organo competente secondo il Codice della strada e il riparto tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali previsto dal TUEL; i divieti puntuali relativi ad accesso, transito, sosta e orari sulla viabilità comunale hanno natura gestionale e spettano ai dirigenti, salvo i presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente.
- Il potere della Giunta comunale previsto dall’art. 7, comma 9, del Codice della strada riguarda la regolazione generale, stabile e programmatoria della mobilità, quale la delimitazione di aree pedonali o zone a traffico limitato, e non comprende l’imposizione di un divieto puntuale e settoriale finalizzato a fronteggiare specifiche criticità ambientali o di uso del territorio.
- L’incompetenza dell’organo emanante è vizio assorbente: una volta accertata, il giudice annulla l’atto senza esaminare le ulteriori censure e lascia salva la possibilità dell’amministrazione di riesercitare il potere tramite l’organo competente.
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