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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05420/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una serie di episodi di furto in abitazione aggravato, commessi in concorso, con ulteriori aggravanti dell'uso del mezzo fraudolento, della simulazione della qualità di pubblico ufficiale e della minorata difesa delle persone offese. I motivi erano cinque: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate nei gradi di merito e volto a ottenere una nuova valutazione delle prove; il secondo e il terzo contestavano il riconoscimento delle aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, e art. 61 n. 5 c.p., ma la Corte ha ritenuto corretta la coesistenza delle aggravanti, trattandosi di condotte diverse e logicamente compatibili; il quarto e il quinto censuravano la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ribadito che si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito, insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per i plurimi episodi di furto in abitazione aggravato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tutti i motivi generici, manifestamente infondati o comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice dei fatti contestati, qualificati come furti in abitazione o assimilati secondo la contestazione riportata nella sentenza impugnata.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 c.p.

    aggravanti contestate e ritenute correttamente applicate; la Corte afferma che l'uso del mezzo fraudolento e la simulazione della qualità di pubblico ufficiale sono fattualmente distinti e concorrenti.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    aggravante della minorata difesa, ritenuta congruamente motivata in relazione alla vulnerabilità delle persone offese.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro per la discrezionalità nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione giudiziale della gravità del fatto e della personalità ai fini della determinazione della pena.

  • art. 3 c.p.p.

    Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944

    non citato espressamente nel testo normativo, ma richiamato nei principi giurisprudenziali sull'inammissibilità di doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove senza specifico travisamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando non siano indicati specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La doglianza che miri a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in sede di legittimità se non denuncia vizi macroscopici della motivazione o effettivi travisamenti decisivi.
  • L'uso del mezzo fraudolento e la simulazione della qualità di pubblico ufficiale possono concorrere quando si fondino su condotte fattualmente diverse e autonomamente apprezzabili.
  • L'aggravante della minorata difesa è configurabile quando la vulnerabilità delle persone offese risulti congruamente motivata in relazione alle concrete modalità della condotta.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione è sufficiente e non arbitraria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi, anche sinteticamente ma in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a sostegno della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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