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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3316/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 186, co. 7, d.lgs. n. 285/1992). Denunciava: (1) nullità per inosservanza delle norme sulla notificazione (omessa notifica del decreto di citazione per l'appello e dell'avviso di fissazione del dibattimento) ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179 e 601 c.p.p.; (2) illegittimità della pronuncia resa in forma camerale (art. 129 c.p.p.) senza valido instaurarsi del contraddittorio, rilevando che la decisione avrebbe dovuto seguire il dibattimento e le previsioni di cui agli artt. 602 e 605 c.p.p. La ricorrente inoltre rappresentava di aver espresso, tramite difensore, la volontà di rinunciare alla prescrizione per ottenere l'assoluzione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: ha ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione sulla nullità assoluta della sentenza impugnata, in assenza di elementi che consentissero 'ictu oculi' di ritenere un probabile proscioglimento nel merito. Inoltre la ricorrente non aveva manifestato personalmente e in termini rituali la rinuncia alla prescrizione prevista dall'art. 157, comma 7, c.p., atto che è diritto personalissimo e non compiuto dal difensore. Perciò non sussisteva interesse concreto alla rinnovazione del giudizio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 186, comma 7

    Norma sostanziale che descrive il reato contestato (norme sulla circolazione stradale). La prescrizione del reato è la causa estintiva che la Corte ha ritenuto operante.

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c) e art. 179

    Prevedono nullità e vizi connessi alla mancata instaurazione del contraddittorio e alle notificazioni. La Corte ha riconosciuto la possibile nullità ma ne ha subordinato l'effetto all'esistenza di un interesse concreto alla rinnovazione del giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 601

    Regola l'efficacia e gli effetti della sentenza d'appello; richiamata nel quadro delle dedotte nullità processuali relative all'appello.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Disciplina la decisione in camera di consiglio per questioni procedurali e semplificate; la ricorrente aveva censurato l'uso della forma camerale senza contraddittorio. La Corte ha osservato che, nonostante la possibile violazione, la prescrizione può prevalere se non sussiste interesse alla rinnovazione.

  • codice di procedura penale, art. 602 e art. 605

    Riferimenti alle forme di decisione dopo dibattimento e alle pronunce relative; richiamati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della forma camerale.

  • codice penale, art. 157, comma 7

    Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte ha affermato che la rinuncia deve essere espressa e personale, non desumibile da atti del difensore.

  • codice di procedura penale, art. 99

    Regola la rappresentanza e la facoltà degli atti difensivi: la corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo non compiuto dal difensore.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Principio del giusto processo e del contraddittorio di rango costituzionale; la mancata osservanza è grave ma la Cassazione valuta l'effetto pratico rispetto alla causa estintiva.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può prevalere sulla nullità assoluta della sentenza d'appello pronunciata senza contraddittorio quando l'applicazione della prescrizione non richiede accertamenti di merito e non vi è evidenza di probabile proscioglimento.
  • La rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo dell'imputato che deve essere espressa personalmente e in forma rituale (art. 157, comma 7 c.p.); non può essere validamente compiuta solo dal difensore.
  • Per ottenere l'annullamento senza rinvio di una sentenza viziata per violazione del contraddittorio, l'imputato deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla rinnovazione del giudizio, indicando elementi che 'ictu oculi' lascino presumere un vantaggio processuale (per esempio probabile proscioglimento).
  • In Cassazione i motivi di nullità procedurale sono valutati anche rispetto all'effettiva utilità per il ricorrente: se l'annullamento non apporterebbe un risultato diverso (es. perché la prescrizione resterebbe operante), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Se la causa estintiva del reato richiede accertamenti di merito, la nullità processuale ha prevalenza e può rendere necessaria la rinnovazione del giudizio; viceversa, se la prescrizione è pacifica e immediatamente applicabile, il giudice di cassazione può privilegiare l'estinzione.

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