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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore, poi subentrato a una società di cartolarizzazione/gestione crediti, per far dichiarare inefficace verso di sé la compravendita con cui uno dei debitori aveva trasferito alla convivente more uxorio una quota di un immobile di sua proprietà, in un contesto in cui il debitore aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società terza. In via subordinata era stata chiesta la declaratoria di simulazione assoluta del trasferimento. Il tribunale aveva rigettato la domanda della prima attrice e accolto la revocatoria proposta da altro interveniente creditore. In appello i due convenuti censuravano, tra l'altro, la ritenuta prova del credito azionato dal creditore interveniente, sostenendo che la titolarità del diritto non fosse stata provata o fosse stata contestata tempestivamente, e contestavano anche la liquidazione delle spese di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto due motivi identici: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto tardiva la contestazione della sussistenza e titolarità del credito azionato, mentre tale titolarità costituirebbe elemento costitutivo della domanda da provare a carico dell'attore; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione delle spese di lite, ritenuta non sufficientemente motivata quanto alla scelta dello scaglione di valore e ai parametri applicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell'azione revocatoria, è sufficiente una ragione di credito non manifestamente pretestuosa e non è necessario un preventivo accertamento definitivo del credito: la titolarità di un credito sub iudice integra comunque il presupposto legittimante dell'azione, mentre la contestazione tardiva o la mancata produzione del titolo non impediscono di per sé l'esercizio dell'azione revocatoria. Ha inoltre precisato che, se il credito viene poi definitivamente escluso da un giudicato sopravvenuto, viene meno l'interesse all'azione. Il secondo motivo è stato parimenti respinto, perché la Corte d'appello aveva correttamente individuato lo scaglione di valore e la liquidazione nei limiti dei parametri tabellari, senza necessità di una motivazione rafforzata, non essendovi stato alcuno scostamento ulteriore dai minimi o massimi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela il creditore contro gli atti dispositivi del debitore; ai fini della legittimazione è sufficiente una ragione di credito anche non definitivamente accertata, purché non manifestamente pretestuosa.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica nei termini processuali può produrre gli effetti della non contestazione, ma ciò non incide sulla possibilità di esperire l'azione revocatoria quando il credito sia stato comunque allegato in modo compiuto.

  • art. 167 c.p.c.

    Le difese e le contestazioni devono essere svolte nella comparsa di risposta nei termini di legge; tuttavia, nel caso deciso, la questione della tardività è stata ritenuta non decisiva rispetto alla natura del credito dedotto a fondamento della revocatoria.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'onere probatorio del creditore; la Corte chiarisce però che, in revocatoria, non occorre la prova piena e definitiva del credito, ma una ragione di credito non pretestuosa.

  • art. 105 c.p.c.

    È menzionato per l'intervento adesivo autonomo del creditore interveniente nel giudizio di primo grado.

  • art. 335 c.p.c.

    Consente la riunione dei ricorsi proposti separatamente contro la medesima sentenza.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati dalla Corte di cassazione.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria per la pendenza di un separato giudizio sul credito; rileva solo un eventuale giudicato sopravvenuto di inesistenza del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo tabellare rientra nel potere discrezionale del giudice; la motivazione specifica è necessaria solo per ulteriori scostamenti dai parametri.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione di credito seria e non manifestamente pretestuosa; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato con giudicato.
  • La titolarità di un credito sub iudice può integrare il presupposto soggettivo della revocatoria, poiché il giudice della revocatoria non è chiamato ad accertare in via principale l'esistenza del credito, ma solo la non manifesta pretestuosità della sua deduzione.
  • La mancata contestazione tempestiva dei fatti allegati dall'attore non è decisiva quando la parte abbia comunque allegato compiutamente i fatti costitutivi del credito, e in ogni caso non impedisce l'azione revocatoria se il credito è dedotto in termini non pretestuosi.
  • Il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria per la pendenza di un autonomo giudizio sull'esistenza del credito; solo un successivo giudicato negativo sul credito può far venir meno l'interesse all'azione.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice può determinarsi discrezionalmente all'interno della forbice tabellare senza obbligo di motivazione rafforzata; una motivazione specifica è richiesta solo per scostamenti ulteriori dai valori standard.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAccertamentoSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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