Sentenza del 17/07/2023 n. 20681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., anche in relazione all'art. 65 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, a seguito dell'estinzione e cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci sono legittimi successori nei rapporti debitori della società e dunque legittimamente destinatari dell'avviso di accertamento notificato loro personalmente.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società, gli ex soci sono successori nei rapporti debitori non definiti in sede di liquidazione e possono essere citati dall'Erario; ha inoltre chiarito che la legittimazione dei soci a essere convenuti è più ampia della loro responsabilità, che resta disciplinata dall'art. 2495 c.c. e può essere limitata a quanto riscosso in liquidazione o illimitata a seconda della posizione soggettiva dei soci.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
I soci sono considerati successori della società estinta nei rapporti debitori non definiti in sede di liquidazione; la legittimazione a essere convenuti è distinta dalla responsabilità sostanziale, che resta disciplinata dal comma 2 (responsabilità limitata o illimitata a seconda della qualità del socio e di quanto riscosso in liquidazione).
art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La disposizione che differisce di cinque anni l'efficacia della cancellazione nei confronti dell'Erario non è applicabile retroattivamente; dunque non può essere invocata per cancellazioni avvenute prima della riforma.
art. 65 D.P.R. n. 600/1973
Rilevata nella prospettazione dell'Agenzia in relazione alle modalità di accertamento e notifica; interpretato insieme all'art. 2495 c.c. come compatibile con la notifica dell'avviso ai soci-successori.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro non preclude all'Erario di agire contro gli ex soci per obbligazioni non esaurite in sede di liquidazione: gli ex soci sono legittimati a essere citati come successori nei rapporti debitori della società estinta.
- La legittimazione processuale dei soci a essere convenuti non coincide automaticamente con responsabilità illimitata: va valutato se, in base all'art. 2495 c.c. e alla posizione dei singoli soci, la responsabilità è limitata all'ammontare riscosso in liquidazione o è illimitata.
- La norma di rinvio quinquennale prevista dal D.Lgs. n.175/2014 non opera retroattivamente; quindi non costituisce difesa per cancellazioni anteriori alla riforma.
- In contenzioso tributario, l'Amministrazione può notificare e ottenere titolo nei confronti degli ex soci; i soci devono fornire documentazione sulla liquidazione (bilancio finale, riparto, eventuali beni non distribuiti) per dimostrare l'assenza di debiti residui o il limite della loro responsabilità.
- Nei casi simili il giudice deve distinguere fra: (a) legittimazione a stare in giudizio dei soci-successori; e (b) sussistenza e misura della responsabilità dei medesimi, che dipendono da elementi fattuali relativi alla liquidazione e alla qualifica dei soci.
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