Sentenza del 11/12/2017 n. 5250 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Revocazione - Valutazione del giudice - Errore di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto quale motivo di revocazione della sentenza. La censura riguarda, in generale, una presunta svista del giudice nella percezione o nell'esame dei fatti.
La decisione
La sentenza afferma che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione è limitato alle sole sviste materiali, immediatamente e incontestabilmente rilevabili. Non rientrano invece nell'errore revocatorio gli apprezzamenti, le valutazioni o le interpretazioni compiute dal giudice. Il testo non indica espressamente l'esito concreto del ricorso, ma il principio enunciato comporta il rigetto delle censure che mirino a contestare valutazioni giudiziali anziché una mera svista materiale.
Norme richiamate
Disciplina del ricorso per revocazione per errore di fatto
L'errore di fatto suscettibile di ricorso per revocazione si circoscrive alle sole sviste materiali, di immediata ed incontestabile rilevabilità, e non agli apprezzamenti ed alle valutazioni fatte dal giudice.
La revocazione è ammessa soltanto quando il giudice sia incorso in una svista oggettiva e immediatamente verificabile, come l'erronea percezione di un fatto o di un documento esistente agli atti. Non può invece essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei fatti o delle argomentazioni giuridiche.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione fondato su errore di fatto richiede la dimostrazione di una svista materiale evidente, non di un semplice errore di giudizio.
- Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove o interpretato diversamente i fatti: tali contestazioni appartengono ai mezzi ordinari di impugnazione, quando ancora disponibili.
- L'errore deve essere immediatamente riconoscibile e risultare dagli atti, senza necessità di una nuova attività interpretativa o valutativa.
- Se la decisione contiene una valutazione consapevole, anche se ritenuta errata dalla parte, non sussiste normalmente un errore di fatto revocatorio.
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