Cassazione Civile, Sentenza n. 2978/2021 del 08/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, confermando il Tribunale di Pisa, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla stabilizzazione ex art. 1, co. 519 L. 296/2006. L'INFN contestava principalmente: 1) che il periodo svolto presso la Scuola Normale con contratto di collaborazione autonoma non potesse essere valutato come lavoro subordinato nei confronti dell'INFN senza chiamare in giudizio la Scuola (profili di litispendenza e legittimazione passiva); 2) carenza probatoria e errata applicazione delle norme sul riconoscimento della subordinazione (art. 2697 e 2722 c.c.); 3) errato richiamo alla disciplina delle collaborazioni a progetto (art. 61 d.lgs. 276/2003); 4) omesso esame di motivo relativo al requisito del superamento di procedure selettive; 5) errata determinazione della decorrenza della stabilizzazione rispetto ad autorizzazioni/stanziamenti (DPCM 16/11/2007); 6) presunta discordanza fra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INFN. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: non sussisteva la necessità di instaurare un giudizio principale contro la Scuola Normale per un accertamento incidentale utile a valutare la natura del rapporto; le censure sulla prova erano formulate in modo generico e quindi inammissibili; la riqualificazione della collaborazione autonoma in subordinazione è stata considerata correttamente motivata dalla Corte territoriale (attività identica e genericità dell'oggetto); il richiamo alla disciplina del lavoro a progetto era superfluo rispetto alla valutazione sulla subordinazione; l'eccezione relativa alla decorrenza e alle autorizzazioni non ha messo in luce problemi concreti di capienza organica che possano ostacolare il diritto alla stabilizzazione; la apparente discrepanza tra dispositivo e motivazione è stata ritenuta non insanabile perché la motivazione chiarisce la base della decisione. Sono state poste a carico dell'INFN le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, commi 519 e 520
Riconosce il diritto alla stabilizzazione dei precari; la Corte ha confermato che tale diritto è di rango primario e non è precluso dalla mancata richiesta di autorizzazione governativa da parte dell'ente
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - art. 61
La Corte territoriale aveva richiamato la disciplina delle collaborazioni a progetto ma la Cassazione ha ritenuto superfluo quel profilo, poiché la decisione si fondava sulla riqualificazione per subordinazione (identità attività e genericità dell'oggetto)
Codice civile - art. 2697
Si tratta dell' onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'INFN per carenza probatoria in quanto formulata in modo generico, senza indicare i fatti non provati
Codice civile - art. 2722
Norma richiamata nel motivo sulla prova, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità di doglianza
Codice di procedura civile - art. 360 (n. 3, n. 4, n. 5)
La Corte ha esaminato le specifiche categorie di vizio appellate alla cassazione: ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per genericità e ha rigettato gli altri applicando i principi di diritto relativi ai motivi tassativi di impugnazione
Codice di procedura civile - art. 112
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia su motivo di appello: la Corte osserva che l'omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e non rientra nell'art. 360 n.5 c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di cassazione formulato impropriamente
DPCM 16 novembre 2007
Riferito in ordine alle autorizzazioni per assunzioni; la Corte conferma che il diritto soggettivo alla stabilizzazione previsto dalla legge non può essere pregiudicato dalla mancata autorizzazione, salvo che non emerga problema concreto di capienza organica o coperture
D.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo secondo i presupposti processuali
Costituzione - artt. 24 e 111
Richiamati in tema di garanzie processuali e diritto di difesa; la Corte ha comunque ritenuto infondate le doglianze procedurali del ricorrente
D.P.R. 171/1991 e D.P.R. 382/1980 e art. 14 delle Preleggi
Citate nei motivi di cassazione relativi a norme amministrative e principi di interpretazione, ma la Corte ha respinto le censure per carenza di specificità o irrilevanza rispetto alla decisione sulla riqualificazione del rapporto
Massime di principio
- Un periodo di collaborazione autonoma può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato quando l'attività è identica a quella svolta in precedenti contratti subordinati e l'oggetto della collaborazione è generico; in tal caso il periodo è computabile ai fini di stabilizzazione
- L'accertamento incidentale della natura di un rapporto nei confronti di terzi (res inter alios acta) è ammissibile se serve a integrare il fatto costitutivo della domanda promossa nei confronti della parte chiamata in giudizio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e motivatamente riferite alle fattispecie tassative dell'art. 360 c.p.c.; deduzioni generiche sulla prova o sulla motivazione sono inammissibili
- Il diritto alla stabilizzazione previsto da legge primaria non è automaticamente precluso dalla mancata autorizzazione amministrativa, salvo che emerga un concreto limite di capienza organica o finanziario debitamente provato
- La discrepanza fra motivazione e dispositivo determina nullità solo se insanabile; se la motivazione consente di comprendere inequivocabilmente la base della decisione la sentenza è valida
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorrente cassazionista soccombente può essere condannato alle spese di legittimità e agli oneri connessi (contributo unificato, compensi, esborsi)
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