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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16625 - Corte di Cassazione

CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza - Termine di dieci giorni - Perentorietà.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativi all'anno 2002, emessi nei confronti dell'associazione e degli associati. Nel corso del giudizio era stata presentata una domanda di definizione agevolata della lite, risultata regolare soltanto per alcuni soci e non, secondo l'Agenzia delle Entrate, per l'associazione relativamente a IVA e IRAP. Ciononostante, era stato emesso un decreto presidenziale di estinzione dell'intero processo. L'Agenzia ha quindi chiesto la fissazione dell'udienza per contestare l'estensione dell'estinzione all'associazione e, successivamente, ha proposto revocazione sostenendo che il decreto fosse affetto da errore di fatto.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti e ha dichiarato inammissibili sia l'istanza di fissazione dell'udienza sia il ricorso per revocazione. L'istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. era stata depositata il 10 gennaio 2014, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla comunicazione del decreto, avvenuta il 19 dicembre 2012. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di proporre revocazione contro il decreto presidenziale di estinzione, poiché l'art. 391, comma 3, c.p.c. individua nell'istanza di fissazione dell'udienza l'unico rimedio esperibile. È stata esclusa anche l'applicazione dell'overruling. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c.

    "Il decreto di cui all'art. 391, comma 1, c.p.c."; "istanza di fissazione d'udienza"

    Il decreto presidenziale dichiara l'estinzione dell'intero processo quando l'evento estintivo lo riguarda integralmente. Contro tale decreto è previsto, quale rimedio specifico, il deposito di un'istanza di fissazione dell'udienza collegiale.

  • Art. 391, comma 3, c.p.c.

    "tale istanza va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto"

    Il termine di dieci giorni per chiedere la trattazione collegiale è perentorio, indipendentemente dal fatto che il decreto contenga o meno una pronuncia sulle spese, salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione è ammessa contro sentenze o ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, ma non costituisce il rimedio esperibile contro il decreto presidenziale di estinzione disciplinato dall'art. 391 c.p.c.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio non può essere fatto valere contro il decreto presidenziale di estinzione mediante il ricorso per revocazione, poiché per tale provvedimento opera il rimedio speciale dell'istanza di fissazione dell'udienza.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    È fatta salva la possibilità di rimessione in termini quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La definizione agevolata delle liti fiscali può determinare l'estinzione del processo tributario o del giudizio di cassazione, purché siano rispettate le condizioni previste e la definizione riguardi effettivamente la posizione oggetto del giudizio.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19980/2014

    Il principio nomofilattico applicato dalla Corte stabilisce che il decreto presidenziale di estinzione ex art. 391 c.p.c. è impugnabile esclusivamente mediante istanza di fissazione dell'udienza da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato relativamente al ricorso per revocazione dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione dichiara l'estinzione dell'intero processo con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c., il rimedio da utilizzare è esclusivamente l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale.
  • L'istanza deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; il termine è perentorio e il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'iniziativa.
  • La revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. non è, di regola, utilizzabile contro il decreto presidenziale di estinzione, anche se si deduce un errore di fatto nella valutazione degli atti.
  • È essenziale verificare con precisione l'ambito oggettivo della definizione agevolata: la sanatoria riferita ad alcuni coobbligati o soci non si estende automaticamente alla posizione dell'associazione o degli altri soggetti.
  • Il contenuto del decreto deve essere interpretato sulla base dell'istanza e del dispositivo: se entrambi riguardano l'intero giudizio, non è normalmente possibile sostenere successivamente che l'estinzione fosse soltanto parziale.
  • L'eventuale contrasto giurisprudenziale precedente non consente automaticamente la rimessione in termini per overruling; occorre che vi fosse un orientamento precedente consolidato e idoneo a generare un ragionevole affidamento.

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