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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio serbato - anche in seguito all'istanza/diffida notificata a mezzo pec in data 10.09.2025 e reiterata in data 2/3 novembre 2025 - in ordine alla conclusione del procedimento di rilascio del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano in relazione alle richieste presentate da 32 cittadini del -OMISSIS-; e per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, in merito alla predetta istanza e alla successiva diffida; con ordine alle medesime Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla medesima istanza di definizione del procedimento e, comunque, in ordine alla predetta diffida; e con istanza di nomina del Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia delle stesse Amministrazioni; per l'accertamento della natura soprassessoria della nota inviata a mezzo pec dal Consolato Generale d'Italia di -OMISSIS- in -OMISSIS- in data 11.09.2025; in subordine, per l'annullamento della medesima nota pec dell'11.09.2025.

Giustizia amministrativa202501823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sui procedimenti di rilascio di 32 visti di ingresso per lavoro subordinato stagionale e nota consolare dell'11 settembre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa agricola lamentava l'inerzia delle amministrazioni nella definizione delle domande di visto presentate da 32 cittadini stranieri per i quali erano stati rilasciati nulla osta al lavoro stagionale o effettuate comunicazioni equipollenti. Deduceva la violazione degli artt. 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990, delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e del d.P.R. n. 394/1999 sui nulla osta e sui visti, nonché dell'art. 3 d.l. n. 145/2024, sostenendo che fosse decorso il termine di trenta giorni per il rilascio dei visti e che la sospensione delle pratiche riferite a Paesi a rischio non potesse protrarsi indefinitamente. Deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Chiedeva l'accertamento dell'obbligo di provvedere, l'ordine di definizione dei procedimenti e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; in subordine, l'annullamento della nota consolare ritenuta soprassessoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistente l'inerzia censurata, sulla base della relazione consolare e della documentazione depositata dall'Amministrazione: le pratiche non erano state definite perché lo Sportello Unico aveva trasmesso comunicazioni relative a preavvisi di revoca, revoche e revoche di revoche dei nulla osta, rendendo incerta la posizione dell'impresa e dei lavoratori; inoltre, al momento della verifica, tutti i nulla osta risultavano sospesi ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 145/2024, salvo uno, già revocato. Secondo il Collegio, il procedimento di rilascio del visto è vincolato alla permanenza dei requisiti di legge e non può essere concluso positivamente quando siano venuti meno i presupposti costituiti dai nulla osta. La controversia, pertanto, non riguardava principalmente la legittimità della sospensione prevista dal decreto-legge, ma l'assenza dei presupposti necessari per il rilascio dei visti. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., ritenendo che il termine annuale fosse decorso dal termine di conclusione dei procedimenti, individuato nel trentesimo giorno successivo alle ultime domande presentate nel periodo settembre 2024, con scadenza nell'ottobre 2025, mentre il ricorso era stato notificato nel novembre 2025. Ha escluso anche la formazione di un affidamento incolpevole, non avendo l'Amministrazione creato un'apparenza qualificata circa la spettanza del visto. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    l'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    L'azione avverso il silenzio è soggetta al termine massimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il TAR lo ha ritenuto superato nel caso concreto.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    Il termine indicato per il rilascio del visto è stato utilizzato per individuare la scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

    La ricorrente invocava il dovere generale di conclusione del procedimento; il TAR ha ritenuto tuttavia che, nel caso concreto, non sussistesse un'inerzia censurabile perché erano venuti meno i presupposti necessari per il rilascio del visto.

  • art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    La disposizione prevede la sospensione dei procedimenti relativi a domande di nulla osta al lavoro riferite a Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o di carenza dei presupposti; il TAR ha precisato che la controversia non concerneva principalmente tale sospensione, bensì l'assenza dei presupposti necessari per il rilascio dei visti.

  • artt. 24 e 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro normativo relativo al nulla osta e alle comunicazioni necessarie per l'ingresso e il lavoro subordinato o stagionale; il rilascio del visto presuppone la permanenza dei relativi requisiti.

  • art. 38 d.P.R. n. 394/1999

    La disposizione è richiamata quale base dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, alla luce degli elementi acquisiti in giudizio, non sussista una mera inerzia dell'amministrazione, ma risultino circostanze ostative ancora da definire o siano venuti meno i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento richiesto.
  • Nel procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, il visto presuppone la permanenza e la validità del nulla osta al lavoro; preavvisi di revoca, revoche o sospensioni del nulla osta possono impedire la conclusione favorevole del procedimento consolare.
  • L'accesso annuale contingentato della manodopera straniera e il meccanismo di assegnazione e scorrimento delle quote impediscono all'amministrazione di prescindere dai requisiti e dalle condizioni stabiliti dalla legge, salvo deroghe espressamente previste.
  • L'azione contro il silenzio deve essere proposta, anche se l'inadempimento permane, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.
  • Il rilascio di un nulla osta al lavoro non determina, di per sé, un affidamento incolpevole sulla definitiva concessione del visto quando l'amministrazione non abbia creato una situazione di apparenza qualificata circa la spettanza del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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