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Ordinanza

Ordinanza n. 4243/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del decreto n. 3217 del 11/06/2026, a firma dell’ATP di Campobasso, tramite cui l’odierna ricorrente, docente con specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, è stata esclusa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le cdc ADSS (sostegno alle scuole superiori) e ADMM (sostegno alle scuole medie) della provincia di Campobasso, per non aver allegato la traduzione; 2. dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, nonché dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stato previsto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, nella parte in cui è intesa in senso escludente per l’odierna parte istante; 3. nonché della circolare n. 11814/2026, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2026/2027, ove inteso in senso escludente; nonché di qualunque altro decreto di esclusione della ricorrente dalle GPS per le anzidette ragioni; 4. nonché, ove occorra, in parte qua, delle ordinanze ministeriali n. 60/2020, n. 112/2022, n. 88/2024 e n. 114/2024, e dei relativi allegati;

Giustizia amministrativa202607227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le classi di concorso ADSS e ADMM, nonché le disposizioni ministeriali presupposte nella parte ritenuta escludente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l’Ambito Territoriale di Campobasso l’ha esclusa dalla prima fascia delle GPS per il sostegno alle scuole superiori e alle scuole medie. L’esclusione è stata motivata dall’omessa allegazione della traduzione relativa al titolo estero di specializzazione sul sostegno. Sono state inoltre impugnate l’ordinanza ministeriale n. 27/2026, la circolare ministeriale relativa al conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2026/2027 e, ove occorrenti, precedenti ordinanze ministeriali, nella parte in cui prevederebbero o sarebbero interpretate in senso escludente. Il provvedimento di esclusione richiama l’art. 7, comma 12, lett. a), dell’O.M. n. 27/2026. La ricorrente ha domandato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Il Collegio ha rilevato che l’art. 7, comma 12, lett. a), dell’O.M. n. 27/2026 stabilisce, in via generale, l’obbligo di autocertificazione dei titoli posseduti, ma prevede un’espressa eccezione per i titoli di studio conseguiti all’estero, per i quali richiede, a pena di esclusione, la produzione dell’intera documentazione relativa al titolo e della traduzione certificata. Poiché l’esclusione è stata disposta proprio per l’omessa allegazione della traduzione del titolo estero, il giudice non ha ravvisato, nella fase cautelare, presupposti per sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata rigettata.

  • art. 7, comma 12, lett. a), O.M. n. 27/2026

    vige l'obbligo di autocertificazione per i titoli posseduti, con l'espressa eccezione – a pena di esclusione – per i titoli di studio conseguiti all'estero, per i quali è richiesta la produzione dell’intera documentazione inerente al titolo e della relativa traduzione certificata

    Per i titoli di studio conseguiti all’estero non è sufficiente l’autocertificazione: l’aspirante deve produrre la documentazione completa relativa al titolo e la traduzione certificata, con esclusione in caso di omissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di formazione delle graduatorie scolastiche, quando la disciplina applicabile prevede espressamente, a pena di esclusione, la produzione della documentazione completa e della traduzione certificata per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’omessa allegazione della traduzione legittima l’esclusione dell’aspirante, almeno in sede cautelare.
  • L’obbligo generale di autocertificazione dei titoli posseduti può essere derogato da una previsione speciale relativa ai titoli conseguiti all’estero, qualora tale previsione imponga la produzione documentale integrale e della traduzione certificata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

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