Cassazione Civile, Sentenza n. 195/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
L’avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 236/2015 per Euro 22.634,68, quale compenso per l’attività svolta in una causa civile relativa alla riduzione di una disposizione testamentaria ritenuta lesiva della quota di legittima. Le clienti avevano proposto opposizione contestando il valore della controversia utilizzato per liquidare il compenso: sostenevano che, in analogia con i giudizi divisori, dovesse considerarsi la quota o il supplemento di quota in contestazione e che il compenso residuo fosse Euro 1.338,42; in subordine, chiedevano di applicare i minimi tariffari sul valore dell’intera massa, indicando Euro 5.112,58. Il professionista sosteneva invece che il valore rilevante ricadesse nello scaglione da Euro 260.001,00 a Euro 520.000,00, anche in ragione del valore dell’asse ereditario stimato dal CTU in Euro 380.163,48, e contestava la riduzione del valore alle sole somme di conguaglio. Il Tribunale, con ordinanza del 10 luglio 2015, revocò il decreto e liquidò Euro 629,29, assumendo come valore il supplemento di quota in contestazione, quantificato dal CTU in Euro 7.572,68. L’avvocato ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 12 c.p.c., perché la controversia avrebbe riguardato anche il valore dell’intera massa ereditaria; 2) violazione dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, sostenendo che il valore dovesse essere rapportato alle quote e agli interessi perseguiti da entrambe le clienti, e non al solo conguaglio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe liquidato un importo inferiore e individuato un valore della controversia mai prospettato dalle opponenti; 4) vizio motivazionale, per asserita insufficienza e illogicità delle ragioni sulla mancata considerazione della massa e dei beni assegnati alle legittimarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi, affermando che, per la liquidazione dei compensi nelle controversie di riduzione testamentaria analoghe ai giudizi divisori, il valore rilevante è quello della quota o del supplemento di quota in contestazione, non quello dell’intera massa, salvo che la controversia interessi anche la massa da dividere. Nel caso concreto era quindi corretto assumere il conguaglio stimato dal CTU in Euro 7.572,68. Ha respinto il terzo motivo: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la condanna a una somma minore è compresa nella domanda di pagamento di una somma maggiore e non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché formulato secondo il previgente paradigma dell’insufficiente o contraddittoria motivazione e senza individuare un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, c.p.c.
L’art. 12 c.p.c., comma 2, secondo il quale il valore delle cause per divisione si determina in base a quello della massa da dividere e non con riferimento alle singole quote o supplementi di quote, non si applica nella fattispecie.
La regola codicistica di determinazione del valore della causa divisoria in base alla massa non governa la liquidazione dei compensi nella fattispecie, perché opera la disciplina speciale dei parametri forensi.
art. 5, comma 1, D.M. n. 55 del 2014
Da un lato, infatti, il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1, (norma speciale ai sensi della quale: (…) Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima) – premette che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa “salvo quanto diversamente disposto dal presente comma” – è determinato a norma del codice di procedura civile. (…)”, così espressamente derogando, per quanto riguarda i giudizi di divisione (disposizioni applicabili, analogicamente, per pacifica giurisprudenza, anche alle azioni di riduzione e alla liquidazione degli onorari dovuti dal cliente), al rinvio effettuato nel suo stesso ambito alle norme del codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi dell’avvocato.
Per la liquidazione dei compensi nelle cause divisorie, e analogicamente nelle azioni di riduzione testamentaria, la disposizione speciale deroga al criterio generale del codice di procedura civile: si considera la massa solo quando la controversia investe anche la massa da dividere; altrimenti rileva la quota o il supplemento di quota in contestazione.
art. 112 c.p.c.
Non si deve ravvisare, pertanto, alcuna modifica di causa petendi o petitum quando il giudice riduce semplicemente la somma, rispetto a quella domandata: la condanna al minus è ricompresa in quella ad una somma maggiore.
La condanna a una somma inferiore a quella richiesta non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda per il maggiore importo comprende quella subordinata o implicita per il minore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non è sufficiente lamentare genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Orbene, nella specie, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia.
La censura per omesso esame deve essere specificamente articolata indicando il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che ne attesta l’esistenza, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Orbene, nella specie, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia.
In combinazione con l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la norma richiede che il ricorso renda identificabili gli elementi necessari per esaminare il fatto storico asseritamente omesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali in una causa di riduzione testamentaria, si applica analogicamente il criterio previsto per i giudizi divisori: il valore si determina in relazione alla quota o al supplemento di quota in contestazione, anziché all’intera massa ereditaria, salvo che la controversia investa anche la massa da dividere.
- Nel determinare il valore della controversia ai fini dei compensi, quando è contestato un supplemento di quota e il relativo importo è stato stimato dal consulente tecnico d’ufficio, può assumersi tale stima quale valore della quota in contestazione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di pagamento di una somma maggiore comprende la pretesa al pagamento di una somma minore; la condanna al minore importo non costituisce ultrapetizione né modifica la causa petendi o il petitum.
- La censura per omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, indicando il dato da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di causa.
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