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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03794/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva presso terzi, un debitore esecutato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione delle somme accantonate o trattenute dal terzo pignorato, deducendo che una precedente opposizione ex art. 617 c.p.c. era stata accolta con sentenza passata in giudicato e che il pignoramento era stato dichiarato inesistente e quindi inefficace. Respinta una prima istanza, il debitore proponeva una successiva istanza di revoca dell'ordinanza e di assegnazione delle somme, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile con decreto. Contro tale decreto il debitore proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, mentre resisteva il creditore con controricorso. La Corte, senza esaminare nel merito le censure, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento privo di decisorietà e definitività, eventualmente impugnabile al più con opposizione ex art. 617 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per ottenere l'accertamento della cessazione dell'obbligo del terzo pignorato di pagare il creditore assegnatario e la restituzione delle somme eventualmente già percepite, il debitore deve promuovere un ordinario giudizio di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è inammissibile quando diretto contro un provvedimento privo di decisorietà e definitività.

  • art. 617 c.p.c.

    Il provvedimento censurato era eventualmente suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c., non di ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti aventi carattere di decisorietà e definitività; se tale requisito manca, l'impugnazione è radicalmente inammissibile.
  • Un decreto del giudice dell'esecuzione che respinga un'istanza di revoca di un precedente provvedimento non impugnato non integra, di regola, un provvedimento decisorio e definitivo idoneo a essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
  • Nell'ambito dell'esecuzione presso terzi, se il debitore intende far accertare che il terzo non è più tenuto a pagare il creditore assegnatario per fatti sopravvenuti e ottenere la restituzione di somme già percepite, deve promuovere un ordinario giudizio di cognizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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