Sentenza n. 2754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima stralcio, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto parzialmente il ricorso contro il provvedimento ministeriale di rigetto dei ricorsi gerarchici, relativo alla misura e alla decorrenza del beneficio economico per invalidità dipendente da causa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, capitano di fregata, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di proprie infermità e il beneficio economico previsto per le infermità ascrivibili alle categorie della Tabella A. Dopo il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio nel 2012 e il successivo aggravamento, l'Amministrazione aveva determinato il beneficio in euro 422,97 annui lordi, con decorrenza giuridica dal 13 marzo 2012 ed economica dal 1° gennaio 2015. Il militare aveva contestato, mediante ricorsi gerarchici e poi davanti al TAR, la disciplina applicata, sostenendo che dovessero trovare applicazione gli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458 del 1928, più favorevoli, e che la decorrenza dovesse essere ancorata almeno alla data della domanda o della certificazione medica anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010. Il TAR aveva ritenuto rilevanti alcune incongruenze negli atti dispositivi e aveva retrodatato la base di calcolo alla data della domanda di riconoscimento. Il Ministero ha appellato deducendo: l'irrilevanza dei refusi e delle imprecisioni contenuti negli atti presupposti; l'erroneità della retrodatazione del beneficio alla domanda o alla diagnosi, poiché il diritto sorgerebbe soltanto con il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio; la mancata considerazione del blocco stipendiale. L'appellato ha insistito sulla portata sostanziale degli errori e sulla retrodatazione, riproponendo inoltre l'applicabilità della disciplina previgente.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha escluso che gli errori presenti negli atti dispositivi anteriori al provvedimento impugnato fossero idonei a viziare quest'ultimo: si trattava, al più, di un errore materiale nel riferimento alla CMO di Roma anziché a quella di Augusta e di formulazioni poco chiare, ma non equivoche né tali da alterare la ricostruzione dei fatti o il percorso motivazionale. Il riferimento alla categoria VIII nell'atto del 2015 era coerente con la situazione originaria, mentre l'aggravamento aveva determinato il passaggio alla categoria VII. Il provvedimento del 24 dicembre 2015 aveva inoltre natura sostanzialmente emendativa e poteva essere interpretato in base al contenuto effettivo, senza necessità di un'esplicita qualificazione come autotutela. Il Collegio ha distinto la rettifica o convalida degli atti, operante ex tunc e non soggetta alla disciplina dell'annullamento d'ufficio o della revoca quando non incide sul contenuto sostanziale, dal mero refuso irrilevante, che non richiede neppure una formale rettifica. Quanto alla decorrenza, il beneficio previsto dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 è stato ritenuto disciplinato dalla normativa vigente al momento dell'insorgenza del diritto, individuato nel riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio, non nella presentazione della domanda, nella diagnosi medica o nel successivo aggravamento. Poiché il riconoscimento era intervenuto nel 2012, trovava applicazione l'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare e non la disciplina del r.d. n. 3458 del 1928, già abrogata. La diagnosi della CMO costituisce un antecedente necessario, ma non è sufficiente a far sorgere il diritto economico; il procedimento si perfeziona con il provvedimento formale dell'Amministrazione, adottato sulla base degli accertamenti della CMO e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, concernente il nesso eziologico con il servizio. Il ritardo dell'Amministrazione può essere fatto valere con gli ordinari rimedi contro l'inerzia, ma non consente di retrodatare un diritto non ancora sorto. Il Consiglio ha inoltre rilevato, sebbene la questione non fosse ritualmente dedotta dal militare, che la Corte costituzionale ha escluso dal blocco stipendiale gli scatti per invalidità di servizio; tuttavia non ha modificato la decorrenza economica fissata al 1° gennaio 2015, perché ciò avrebbe comportato una pronuncia ultra petita. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1801 d.lgs. n. 66/2010
Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.
Il diritto al beneficio sorge con il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio, avente natura costitutiva, e non con la domanda, la diagnosi o l'accertamento medico dell'infermità.
artt. 117 e 120 r.d. n. 3458/1928
Disciplina previgente che riconosceva agli ufficiali e ai sottufficiali mutilati o invalidi abbreviazioni dell'anzianità ai fini degli aumenti periodici di stipendio; non è applicabile quando il diritto al beneficio è sorto dopo l'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare ed è stata comunque abrogata dal 1° gennaio 2009.
art. 70, comma 2, d.l. n. 112/2008
Ha disposto l'abrogazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 a decorrere dal 1° gennaio 2009.
artt. 6, 11 e 14 d.P.R. n. 461/2001
Attribuiscono alle Commissioni mediche gli accertamenti diagnostici e medico-legali, mentre il Comitato di verifica accerta la riconducibilità causale dell'infermità al servizio; tali accertamenti confluiscono nel procedimento che si perfeziona con il provvedimento formale dell'Amministrazione.
art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
La disciplina del blocco stipendiale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non escludeva gli scatti per invalidità di servizio previsti dall'art. 1801 del Codice dell'ordinamento militare.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
La revoca non disciplina l'attività meramente emendativa o correttiva di errori materiali priva di un nuovo esercizio discrezionale.
art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990
L'annullamento d'ufficio non si applica alla rettifica o convalida che non incida sul contenuto sostanziale dell'atto e non costituisca un vero riesame discrezionale.
art. 3 Cost.
È stato richiamato quale parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale del blocco stipendiale nella parte in cui comprendeva gli scatti per invalidità di servizio, aventi finalità indennitaria e non meramente retributiva.
Massime di principio
- Il beneficio economico previsto per il personale militare in relazione a un'infermità dipendente da causa di servizio sorge soltanto con il provvedimento formale dell'Amministrazione che riconosce il nesso causale, sulla base degli accertamenti della Commissione medica ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio; la mera diagnosi dell'infermità o la presentazione della domanda non producono il diritto economico.
- Ai fini della disciplina intertemporale del beneficio per invalidità dipendente da causa di servizio, rileva il momento di insorgenza del diritto, coincidente con il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio, e non il momento di avvio del procedimento, della diagnosi o della domanda.
- Il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio non consente di retrodatare il beneficio economico a un momento anteriore all'insorgenza del diritto; il ritardo può essere fatto valere mediante gli ordinari rimedi contro l'inerzia amministrativa.
- Gli atti amministrativi devono essere interpretati in base alla loro portata sostanziale e al potere concretamente esercitato, non essendo decisiva né l'autoqualificazione dell'atto né la mancata indicazione espressa del relativo nomen iuris.
- Il mero refuso o lapsus calami, quando sia obiettivamente riconoscibile e non incida sull'intellegibilità né sul contenuto sostanziale del provvedimento, non vizia l'atto e non richiede una formale rettifica; la rettifica o convalida è necessaria solo per errori o irregolarità che incidano sull'atto, pur senza comportarne un riesame discrezionale.
- Nel giudizio amministrativo impugnatorio il giudice non può rilevare d'ufficio, ai fini dell'annullamento dell'atto, l'illegittimità derivante da una norma dichiarata incostituzionale quando la questione riguardi le modalità di esercizio del potere e il ricorrente non abbia dedotto una censura sostanziale riferita a tale profilo.
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