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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di definire mediante condono, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, una lite relativa a una cartella di pagamento e a un avviso di liquidazione dell'imposta di successione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'avviso fosse un mero atto di liquidazione, privo di autonoma funzione impositiva, e quindi non riconducibile alle liti fiscali definibili. Contestava inoltre la decisione della CTR per violazione del ne bis in idem e dell'art. 295 c.p.c., in ragione dell'esistenza di un diverso giudizio riguardante il diniego di definizione della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha riconosciuto in astratto che anche un avviso di liquidazione può essere condonabile quando, per la sua effettiva funzione, costituisca un atto impositivo e introduca per la prima volta una pretesa fiscale contestabile. Tuttavia, nel caso concreto, l'avviso era già stato qualificato con giudicato esterno come atto privo di valore impositivo, fondato su dati dichiarati dallo stesso contribuente e limitato alla mera liquidazione dell'imposta. Pertanto la lite non era definibile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, commi 1 e 3

    La definizione agevolata riguarda le liti fiscali pendenti aventi effettiva natura impositiva. Un avviso formalmente denominato "avviso di liquidazione" può rientrare nel condono solo se, nella sostanza, accerta o rettifica la pretesa tributaria, oppure applica sanzioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La qualificazione e l'impugnabilità dell'atto tributario devono essere valutate in relazione alla sua concreta funzione e agli effetti prodotti sulla posizione fiscale del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    La disposizione riguarda la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende da altra causa pregiudiziale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisivo il giudicato esterno già formatosi sulla natura dell'avviso.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Codice civile, principio del giudicato esterno

    Una precedente decisione passata in giudicato tra le stesse parti, relativa alla natura e alla definibilità dell'atto tributario, vincola il giudizio successivo e impone di uniformarsi all'accertamento già compiuto.

Massime di principio

  • Per stabilire se una lite fiscale rientra in un condono non è decisiva la denominazione formale dell'atto: occorre verificarne la funzione effettiva.
  • Un avviso di liquidazione è condonabile solo se contiene una pretesa impositiva nuova o maggiore, una rettifica dei dati dichiarati, un accertamento dei presupposti d'imposta o l'applicazione di sanzioni.
  • Se l'avviso si limita a calcolare l'imposta sulla base di una dichiarazione o di un accertamento già definitivo, senza introdurre nuove contestazioni, costituisce un atto meramente liquidatorio e la relativa lite non è definibile mediante condono.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla natura dell'atto tributario prevale sulle valutazioni eventualmente diverse svolte in un altro grado o procedimento.
  • La contestazione del contribuente deve riguardare una controversia effettiva sui presupposti o sull'entità dell'obbligazione tributaria; la mera contestazione di un atto esecutivo o liquidatorio non basta a rendere applicabile la definizione agevolata.

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