Sentenza n. 1386/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, [doc. 1] pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, intitolato "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)” - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - nonché di tutti gli atti presupposti, istruttori, preparatori, connessi e/o consequenziali, espressamente e/o implicitamente non conosciuti, qualora possano essere interpretati in senso sfavorevole alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 30/1/2023: per l'annullamento, con riserva di formulare motivi aggiunti: - della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 18 11 2022 avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, statuendo “che gli importi totali per il quadriennio 2015-2018, indicati nell'allegato A, devono essere versati da ciascun fornitore mediante l'accesso al portale web pagoPA Sardegna con le modalità di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, disponendo inoltre che “nel caso in cui le aziende di cui al richiamato allegato A non adempiano all'obbligo di ripiano di cui al presente provvedimento, di dar seguito alle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., e che la compensazione fino a concorrenza dell'intero ammontare sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie ciascuna per quanto di competenza” (doc.ti 5, 6 e 7); - nonché le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: - Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; - Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; - Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022. - nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - della determinazione n. DPF-121 del Direttore del Dipartimento Sanità del 13/12/2022 avente ad oggetto D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, citate dal provvedimento regionale ancorché non conosciute: ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; ASL03: PESCARA Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL04: TERAMO Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - del Decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 avente ad oggetto: Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 e dei relativi allegati e del relativo allegato A (doc. 1), nonché della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2) nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni richiamate dal provvedimento regionale ancorché non conosciute: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”. - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”. b) nota prot. 18453/2019 - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”. - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto: “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.” - I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO): a) decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” - I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo): a) decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; b) decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione.”; c) decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): a) nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019. - Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità a) nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; b) nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; - nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125"; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, citate dal provvedimento regionale ma non conosciute: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di ; n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14/12/2022 avente ad oggetto il Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, citate dal provvedimento regionale ma non conosciute: ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019; ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019; ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019; ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019; ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019; IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019; IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14/12/2022 avente ad oggetto il Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, citate dal provvedimento regionale ma non conosciute: ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019; ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019; ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019; ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019; ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019; IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019; IRCCS G. Gaslini Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto l' Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 e dei relativi allegati (doc. 1), nonché della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le deliberazioni citate dal provvedimento regionale ancorché non conosciute: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - della Determinazione n. 10 del 12 /12/2022 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia avente ad oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 e dei relativi allegati (doc. 1); - nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa delle deliberazioni richiamate dal provvedimento regionale ma non messe a disposizione: “ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022;ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022;AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITIFOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022”; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lifetech Care S.r.l. il 2/3/2023: per l'annullamento - del Decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 12 22 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9ter, comma 9bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati (doc. 1), nonché della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le deliberazioni citate dal provvedimento regionale: “deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR”; nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LIFETECH CARE SRL il 26\2\2025 : a) determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Lifetech Care S.r.l. di importo pari ad € 3988,44; b) della nota prot. Prot. N. 24/01/2025.0073861.U ella Regione Emilia-Romagna trasmessa a mezzo pec in data 24.1.2025 con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”; c) della Delibera della Giunta regionale n. 160 del 3/02/2025 avente ad oggetto il differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; d) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR, nonché ove occorrer possa la nota prot. n. 0773255.U dell’1.8.2023 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, nonché ove occorrer possa la determinazione n. 27391 del 29.12.2023 di “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna, non conosciuti dalla ricorrente; e) nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti del 6/02/2023 a valere come ricorso autonomo, anche ove da intendersi come confermati, ed in specie, - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125"; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, citate dal provvedimento regionale ma non conosciute: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di ; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli; f) nonché di ogni altro atto presupposto, istruttorio e strumentale espressamente richiamati negli atti impugnati nonché di eventuali ulteriori atti generali e puntuali, ancorché allo stato non conosciuti, qualora possano essere ovvero siano applicati ed interpretati in senso sfavorevole alla società ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LIFETECH CARE SRL il 18\7\2025 : per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, n. 14/SALU (d’ora in avanti “Decreto Regionale n. 14/2025”) emanato in data 14 marzo 2025, e il relativo Allegato A avente ad oggetto "Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, linee guida ministeriali e successivi provvedimenti regionali applicativi di ripiano del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e, con plurimi motivi aggiunti, i provvedimenti regionali adottati in applicazione del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti di individuazione delle aziende fornitrici, di quantificazione delle quote di ripiano e gli atti istruttori e presupposti relativi alla certificazione del fatturato. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. In vista dell'udienza di merito del 28 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Il giudice ha precisato che, sebbene la legge descriva l'effetto come "cessazione della materia del contendere", sul piano processuale ricorre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito mediante il pagamento delle somme in misura ridotta è diverso dall'eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
"la cessazione della materia del contendere"
La disposizione prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici, al quale la ricorrente ha aderito ottenendo il pagamento delle somme dovute in misura ridotta; tale adesione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe; il testo non espone una specifica applicazione della norma nella motivazione.
Massime di principio
- L'adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata della controversia può far venir meno l'interesse alla decisione di un ricorso di annullamento quando il ricorrente consegue un’utilità diversa da quella originariamente perseguita, anche se la legge qualifica l'effetto come cessazione della materia del contendere.
- Quando il bene della vita conseguito mediante una definizione transattiva o agevolata non coincide con l'eliminazione degli atti impugnati, la qualificazione processuale dell'esito è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dall'adesione al meccanismo legislativo di definizione della controversia, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →