Sentenza n. 295/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego parziale formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 2/10/2025 presentata dai ricorrenti, patrocinati dagli Avv.ti Luigi Molvetti, Pietro Striano e Giuseppe Tais nei seguenti termini: “Onde poter verificare il corretto operato dell’Amministrazione, sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa, e così proteggere i propri interessi nelle sedi appropriate, si manifesta l’interesse ad accedere agli atti e ai documenti, si chiede che la S.V. voglia dare accesso agli atti e produrre in copia i seguenti documenti: a) nota prot. n. 326032 del 26/5/2025 della Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzione ai dipartimenti, contenente la pesatura delle posizioni e la relativa stima dei costi, in uso alla individuazione dei riferimenti della protocollazione digitale della stessa; b) della relazione che ha preceduto la valutazione – pesatura per ciascuna posizione organizzativa declinata con la predetta nota prot. n. 326032 del 26/06/2025; c) provvedimento che, in conformità con il regolamento generale di organizzazione dell’Università, ha stabilito i criteri attraverso i quali procedere all’originaria pesatura, attribuita con la nota prot. n. 326032 del 26/6/2025; d) ad ogni altro atto, documento, verbale relativo alla procedura onde poter, altresì, porre in evidenza eventuali incongruenze, contraddittorietà ed ingiustizie. Si chiede inoltre che la S.V. voglia specificare in cosa è consistito “errore materiale” a cui genericamente e impropriamente si fa cenno nella risposta del 19/9/2025, rapportandolo alla valutazione sulle mansioni attinenti a ciascuna delle posizioni assegnate ai nostri clienti con la procedura in oggetto”, chiedendo inoltre l’indicazione del responsabile del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riscontro parzialmente negativo all'istanza di accesso documentale relativa agli atti e ai criteri di pesatura di posizioni organizzative e alla specificazione dell'errore materiale nella loro classificazione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dipendenti dell'Università degli Studi di Torino, avevano partecipato a una selezione interna per il conferimento di incarichi organizzativi. Dopo la rettifica della classificazione delle posizioni, da “Significativa A” a “Significativa B”, con conseguente riduzione della retribuzione di posizione, avevano chiesto accesso agli atti relativi alla pesatura: la nota contenente la pesatura e la stima dei costi, la relazione presupposta, il provvedimento recante i criteri di pesatura e ogni altro atto, documento o verbale della procedura. Avevano inoltre chiesto una spiegazione dell'errore materiale indicato dall'Amministrazione e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'Università aveva trasmesso la nota di pesatura, dichiarato l'inesistenza di una relazione autonoma poiché la valutazione era stata effettuata mediante un applicativo informatico, indicato nel Contratto Integrativo di Ateneo 2011-2012 la fonte dei criteri di valutazione e ribadito che l'errore consisteva nella trascrizione della classificazione. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo l'insufficienza del riscontro e chiedendo l'ostensione dell'intero compendio documentale attestante le pesature e l'indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla relazione presupposta, ha ritenuto che l'Amministrazione avesse correttamente dichiarato l'inesistenza del documento, poiché la pesatura era il risultato di un procedimento standardizzato e automatizzato svolto tramite un applicativo online, sulla base dei criteri della contrattazione integrativa. Il diritto di accesso presuppone l'esistenza e la materiale disponibilità del documento presso l'Amministrazione; non può quindi essere ordinata l'esibizione di un atto inesistente o non detenuto. La richiesta relativa ai criteri di pesatura è stata ritenuta soddisfatta dall'indicazione del Contratto Integrativo di Ateneo 2011-2012 e del relativo link, poiché tale fonte individuava i parametri utilizzati dall'applicativo. La richiesta di ulteriori spiegazioni sulla concreta applicazione dei criteri avrebbe imposto all'Amministrazione un'attività di ricerca, elaborazione o formazione di un nuovo documento, estranea all'obbligo di accesso. La richiesta residuale di ogni altro atto, documento o verbale è stata giudicata generica ed esplorativa, non riferita a documenti specifici o individuabili e diretta a un controllo indiscriminato dell'azione amministrativa. La mancata indicazione nominativa del responsabile del procedimento è stata ritenuta una mera irregolarità non invalidante, poiché il responsabile è individuabile nel dirigente preposto all'unità organizzativa competente. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, in favore dell'Università.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse qualificato e ha a oggetto documenti specifici, già formati e detenuti dall'Amministrazione.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
La nozione di documento amministrativo rilevante ai fini dell'accesso richiede l'esistenza di una rappresentazione del contenuto di atti o fatti detenuta dall'Amministrazione.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
L'accesso non può essere utilizzato per ottenere notizie o informazioni che richiedano all'Amministrazione attività di ricerca, elaborazione o formazione di un nuovo documento.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
L'accesso è esercitabile nei confronti dei documenti effettivamente esistenti e nella disponibilità dell'Amministrazione; non può riguardare atti inesistenti o non detenuti.
art. 5, comma 2, l. 241/1990
L'omessa indicazione del nominativo del responsabile non determina l'invalidità dell'atto, poiché il responsabile può essere individuato nel dirigente preposto all'unità organizzativa competente.
art. 5 del Contratto Integrativo di Ateneo 2011-2012
Individua i parametri di valutazione delle posizioni organizzative, successivamente elaborati dall'applicativo informatico utilizzato dall'Università.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale è configurabile soltanto quando la richiesta riguarda documenti già formati, specifici o specificamente individuabili, esistenti e materialmente detenuti dall'Amministrazione; non può essere ordinata l'esibizione di un documento inesistente o non disponibile.
- La dichiarazione dell'Amministrazione di inesistenza o non detenzione del documento impedisce l'accoglimento della domanda ostensiva, salvo che l'interessato fornisca elementi, anche presuntivi o indiziari, idonei a dimostrarne l'esistenza.
- L'accesso documentale non può imporre all'Amministrazione un'attività di ricerca, elaborazione, valutazione o formazione di un nuovo documento esplicativo; sono pertanto inammissibili le richieste dirette a ottenere chiarimenti non incorporati in documenti preesistenti.
- Una richiesta formulata come ostensione di ogni ulteriore atto, documento o verbale, senza riferimenti a documenti specifici o individuabili, è generica ed esplorativa e non consente l'esercizio del diritto di accesso.
- L'omessa indicazione nominativa del responsabile del procedimento non invalida il provvedimento quando il responsabile sia comunque individuabile, in base alla struttura organizzativa, nel dirigente preposto all'unità competente e non risultino compromesse le garanzie partecipative o difensive.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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