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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 57/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 513/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202501291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 15 aprile 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era stato validamente notificato, era passato in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, di modesto importo e facoltativa del beneficio. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 400, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale non adempiuto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa in presenza di ragioni ostative concrete, anche connesse alla posizione pubblica del debitore e alla complessità dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Indicato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della pronuncia rimasta ineseguita.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà operare su richiesta dell'interessato e consentendogli di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri uno strumento alternativo di esecuzione e sussistano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la particolare entità del contenzioso seriale.
  • Nella valutazione dell'astreinte può assumere rilievo la natura del beneficio da eseguire: la modestia dell'importo e il carattere non essenziale, eventuale e facoltativo della prestazione possono ridurre i presupposti per l'applicazione della penalità di mora.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia nei confronti di un'amministrazione statale può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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