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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11461/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatto del 28/12/2017). Primo motivo: violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per omessa declaratoria di prescrizione, deducendo che, per i reati commessi nel periodo 2017-2019, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 159 cod. pen. e per effetto delle modifiche legislative successive, sarebbe tornato applicabile il regime previgente (legge "Cirielli") e dunque il reato sarebbe estinto per prescrizione essendo decorso il termine di sei anni. Secondo motivo (subordinato): vizio di motivazione per omesso esame delle memorie difensive inviate via PEC il 24/04/2024, nelle quali si evidenziava la prescrizione.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile, ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (quindi al fatto del 28/12/2017), la disciplina della legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando) in tema di sospensione della prescrizione. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che per quel periodo temporale continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; conseguentemente al termine massimo di sei anni previsto per la fattispecie contestata si aggiunge il periodo di sospensione previsto (fino a 1 anno e 6 mesi), facendo sì che il termine di prescrizione scada il 28/06/2025. Perciò non sussisteva l'estinzione per prescrizione e la Corte d'appello ha correttamente respinto la richiesta. Quanto al presunto omesso esame delle memorie, la Corte ha ritenuto che la decisione non fosse rimasta del tutto silente sulla questione e che la memoria fosse implicitamente disattesa; pertanto il vizio non è fondato. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice che definisce il reato contestato; serve come base per determinare la pena edittale (in concreto, pena massima di sei anni rilevante per il calcolo della prescrizione).

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente come norma connessa alla declaratoria di prescrizione; il ricorso lamentava violazione per omessa applicazione della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto la normativa applicabile diversa (vedi art. 159 e interventi delle Sezioni unite).

  • art. 159 cod. pen. (comma 2, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017)

    «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso ... dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».

    La Corte ha applicato questa disciplina (cd. legge Orlando) ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, riconoscendo quindi la sospensione del corso della prescrizione fino a 1 anno e 6 mesi.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)

    Ha introdotto la disciplina della sospensione di cui all'art. 159 cod. pen.; le Sezioni unite hanno stabilito che tale disciplina si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019.

  • art. 1, comma 1 lett. e) n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge Bonafede)

    Ha riformulato l'art. 159 comma 2 con efficacia dal 1/1/2020, prevedendo sospensione del corso della prescrizione fino all'esecutività della sentenza di secondo grado. Questo intervento ha determinato contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni unite.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Ha abrogato definitivamente l'art. 159 cod. pen. ed ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen.; inoltre, ha stabilito regole diverse per i reati commessi dal 10/1/2020 in poi. La Corte ha ritenuto però che l'abrogazione non abbia effetto retroattivo rispetto ai reati 2017-2019, per i quali continua ad applicarsi la legge n. 103/2017.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla legge n. 134/2021: disciplina che incide sul decorso della prescrizione a partire dalla prima sentenza di merito (cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado) per i reati commessi successivamente alle modifiche; non applicabile al caso concreto (reato del 2017).

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dalla legge n. 134/2021 per i reati commessi dal 10/1/2020: prevede l'improcedibilità dell'azione penale se i giudizi di secondo grado o di legittimità non si concludono nei termini stabiliti; non rilevante per il fatto del 2017.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato nella disciplina sulla sospensione della prescrizione come termine di riferimento per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado; parte della complessa cornice procedurale che incide sul calcolo dei termini di prescrizione.

  • art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle possibili proroghe dei termini processuali; citata per completezza nella ricostruzione normativa ma non decisiva sulla questione centrale del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando): la prescrizione può essere sospesa in relazione al deposito della motivazione della sentenza di primo grado, per un periodo fino a 1 anno e 6 mesi, e ciò va computato nel calcolo del termine di estinzione per prescrizione.
  • Le modifiche legislative successive (legge n. 3/2019 e legge n. 134/2021) non hanno effetto retroattivo tale da ridurre l'applicabilità della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo 2017-2019; pertanto, prima di dichiarare la prescrizione occorre verificare quale disciplina normativa sia applicabile in base alla data del fatto.
  • Per reati commessi dal 1/1/2020 (o dal 10/1/2020 a seconda delle disposizioni), si applicano le nuove regole introdotte successivamente (tra cui l'art. 161-bis c.p. e l'art. 344-bis c.p.p.), che possono comportare effetti diversi sul decorso della prescrizione e sull'improcedibilità dell'azione penale.
  • La mera omissione di considerare memorie difensive non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: in cassazione il vizio di omesso esame è rilevante solo se il provvedimento impugnato è rimasto totalmente silente sulla questione introdotta e potenzialmente decisiva; valutare sempre se il giudice abbia implicitamente trattato o disatteso le argomentazioni.
  • In casi di conflitto giurisprudenziale su quale normativa applicare, è fondamentale verificare eventuali pronunce delle Sezioni unite o della Corte costituzionale che abbiano risolto il contrasto; la determinazione della normativa applicabile dipende essenzialmente dalla data del fatto contestato.

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