Ordinanza n. 12649/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza - della Sentenza n. 8672/2024 pubbl. il 06/09/2024 RG n. 10933/2024 del Tribunale di Roma - sez. lavoro Giudice dott. Francesco Rigato notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 10/11/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora efficace esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8672/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8672/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e passata in giudicato. Nel corso del giudizio era stato nominato un Commissario ad acta. Con istanza del 20 giugno 2026, il Commissario ha rappresentato che la ricorrente non appartiene ai ruoli della Regione Lazio, risultando titolare presso un istituto scolastico di Napoli. Tale circostanza ha evidenziato l'esigenza di sostituire il Commissario originariamente nominato con un'autorità territorialmente più idonea a dare efficace attuazione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze di migliore ed efficace attuazione del giudicato potessero essere soddisfatte sostituendo il Commissario ad acta in carica con il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania. Il nuovo Commissario, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. L'ordinanza non definisce ulteriormente il contenuto sostanziale della pretesa, ma interviene sulle modalità organizzative dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può sostituire il Commissario ad acta già nominato quando sopravvengano elementi che rendano un diverso organo maggiormente idoneo ad assicurare la migliore e più efficace esecuzione del giudicato.
- La scelta del Commissario ad acta può essere orientata anche dall'appartenenza territoriale o funzionale del destinatario dell'attività esecutiva, qualora tale elemento renda più efficace l'attuazione della decisione giudiziale.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può operare con facoltà di delega e deve rispettare il termine assegnato dal giudice, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del provvedimento di nomina o sostituzione.
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