Cassazione Penale, Sentenza n. 20699/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, dopo applicazione provvisoria della detenzione domiciliare disposta dal Magistrato di Sorveglianza, aveva respinto l'opposizione volta a ottenere l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in Romania. I motivi di ricorso erano: (i) nullità dell'ordinanza per mancata notifica dell'ordine di esecuzione al condannato (art. 656 c.p.p.); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto impossibile eseguire l'affidamento in prova all'estero, non valutando i documenti prodotti e l'esiguità della pena.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato parzialmente. Il primo motivo (nullità per mancata notifica) è stato respinto: la notifica era stata regolarmente effettuata al difensore (art. 656 c.p.p.) e la presentazione dell'istanza da parte del difensore ha sanato la presunta nullità; la nomina successiva di un altro difensore è stata considerata integrazione della istanza originaria. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto errata la conclusione del Tribunale secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale non sarebbe eseguibile in un altro Stato membro dell'UE. Richiamando il d.lgs. 38/2016 e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che l'affidamento è assimilabile a una "sanzione sostitutiva" e può essere eseguito nello Stato membro di residenza del condannato quando lo Stato destinatario abbia recepito la decisione quadro; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché si conformi ai principi indicati e svolga una nuova valutazione sostanziale (istruttoria, idoneità della misura, merito, attività lavorativa, esiguità della pena).
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La notifica dell'ordine di esecuzione al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio è regolare; la presentazione dell'istanza da parte del difensore nel termine previsto sanifica la presunta nullità della notifica.
art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prescrive l'elezione di domicilio a pena di inammissibilità della richiesta; la presenza del domicilio eletto conferma la conoscenza dell'atto e l'intento di ottenere l'applicazione della misura.
art. 47 ord. pen. (commi sesto e settimo)
Definisce i contenuti e le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale; tali prescrizioni risultano compatibili con la nozione di "obblighi e prescrizioni" prevista dal d.lgs. 38/2016.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (art. 1)
"attuare nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea"
Il decreto recepisce la disciplina per l'esecuzione all'estero (UE) di decisioni penali diverse dalla pena detentiva o pecuniaria e stabilisce che l'unico limite all'applicazione è l'eventuale incompatibilità con i principi costituzionali o dei diritti fondamentali, non le difficoltà operative.
art. 2, lett. e) d.lgs. 38/2016
"sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni"
Definisce la nozione di sanzione sostitutiva in senso ampio; l'affidamento in prova al servizio sociale rientra in tale nozione poiché impone obblighi e prescrizioni.
art. 4 d.lgs. 38/2016
Elenca le tipologie di obblighi e prescrizioni ricomprese nella disciplina, corrispondenti a quelli previsti dall'ordinamento penitenziario per l'affidamento in prova, supportando l'applicabilità del decreto all'affidamento.
art. 8 d.lgs. 38/2016
"lo Stato di esecuzione informa l'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e da tale comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione"
Stabilisce che lo Stato di esecuzione assume la sorveglianza delle prescrizioni e che lo Stato italiano riassume il potere di sorveglianza se lo Stato di esecuzione segnala sottrazione o deve valutare durata/grado di osservanza; ciò assicura la reciproca responsabilità e fattibilità dell'esecuzione all'estero.
Massime di principio
- La notifica dell'ordine di esecuzione al difensore che ha seguito il giudizio è valida e la successiva presentazione di istanza da parte dello stesso difensore può sanare eventuali vizi formali relativi alla mancata notifica al condannato.
- La nomina di un nuovo difensore in fase di esecuzione è considerata integrazione della precedente rappresentanza e della documentazione già depositata, non necessariamente causa di nullità o di inefficacia degli atti precedenti.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere considerato una "sanzione sostitutiva" ai sensi del d.lgs. 38/2016 e, quindi, può essere eseguito nello Stato membro dell'UE di residenza del condannato quando lo Stato di esecuzione ha recepito la decisione quadro: non possono essere giocati come ostacolo pratico generiche difficoltà operative o di coordinamento.
- Il Tribunale di Sorveglianza, quando valuta l'applicabilità di una misura alternativa all'estero, deve svolgere una valutazione istruttoria e motivata sull'idoneità della misura (anche in relazione all'attività lavorativa, alla personalità e alla gravità del reato) e non limitarsi a considerazioni astratte sull'esecutività internazionale.
- Il rispetto delle prescrizioni e il controllo sull'esecuzione spettano allo Stato di esecuzione; la normativa prevede meccanismi di comunicazione e di riassunzione della sorveglianza in caso di inadempienza o sottrazione, perciò la possibilità di controllo non è, di per sé, ostativa all'esecuzione all'estero.
- In procedimenti analoghi è opportuno che la difesa produca fin dall'inizio: elezione di domicilio, documentazione comprovante residenza/lavoro all'estero, nomina chiara del difensore per la fase di esecuzione, e richiesta formale dell'esecuzione della misura nel paese estero, al fine di evitare obiezioni procedurali.
- Se il Tribunale non valuta nel merito gli elementi forniti (istruttoria, idoneità, esiguità della pena), il ricorso può ottenere l'annullamento con rinvio perché l'organo giudicante compia una valutazione sostanziale conforme ai principi del d.lgs. 38/2016 e alla giurisprudenza di legittimità.
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