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Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025 nella parte in cui ha disposto l'esclusione della società Becton Dickinson s.p.a. dal Lotto 100 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera" (ID Gara 229391); - dell'Elenco lotti e, più precisamente, in parte qua laddove riporta, alla colonna relativa ad ogni lotto, la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con l'indicazione del numero di pezzi richiesti, così inducendo i concorrenti a credere che l'offerta richiesta fosse relativa a detto numero di dispositivi medici quando, al contrario, detto importo doveva essere "triplicato" (in quanto la gara era formulata su base triennale); - di tutti i Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, necessario e conseguente, anche non cognito, anche relativo all'eventuale escussione del deposito cauzionale provvisorio, se ed in quanto rilevanti. Nonché per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata sottoscrizione del contratto.

Giustizia amministrativa202500362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 100 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici, con domanda di risarcimento per equivalente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal Lotto 100, disposta perché nell’offerta economica erano state indicate quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale, anziché a quello triennale richiesto dalla lex specialis. Ha sostenuto che l’errore fosse meramente materiale ed emendabile senza alcuna manipolazione dell’offerta, poiché i valori triennali sarebbero stati ricavabili mediante una semplice moltiplicazione per tre. Ha inoltre contestato l’Elenco lotti nella parte in cui indicava la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con quantitativi annuali, inducendo i concorrenti a ritenere che l’offerta dovesse essere formulata su tale base, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l’errore nell’offerta economica è materiale e correggibile solo quando sia immediatamente e inequivocabilmente riconducibile, sulla base del solo documento che lo contiene, a un vizio di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, l’offerta generata dal sistema e sottoscritta dall’operatore riportava nelle colonne denominate "Fabbisogno triennale" e "Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa" i valori di 180 unità e 122.400 euro, senza elementi interni idonei a dimostrare che si trattasse di dati annuali. La ricostruzione della volontà negoziale sarebbe stata possibile soltanto tramite un chiarimento esterno e un’ulteriore operazione interpretativa, consistente nel moltiplicare i valori per tre; ciò avrebbe integrato l’offerta successivamente, in violazione del divieto di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di par condicio e di autoresponsabilità. Il Collegio ha inoltre ritenuto chiara la lex specialis, poiché il modulo dell’offerta indicava espressamente il fabbisogno triennale e l’importo triennale complessivo, mentre il disciplinare prevedeva una fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. La diversa indicazione dei quantitativi annuali nell’elenco dei fabbisogni non era sufficiente a superare tali prescrizioni. Respinta anche la domanda risarcitoria; spese compensate per la particolarità e originalità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o ricostruire successivamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica, quando la correzione richieda un chiarimento esterno e un’operazione interpretativa della volontà negoziale.

Massime di principio

  • L’errore nell’offerta economica è emendabile come errore materiale soltanto quando, sulla base del solo documento che lo contiene, sia immediatamente e inequivocabilmente riconducibile a un vizio di trascrizione o compilazione.
  • Non è qualificabile come errore materiale correggibile l’indicazione di quantità e prezzi su una base temporale diversa da quella richiesta dalla lex specialis quando la correzione imponga di ricorrere a elementi esterni all’offerta o a un’operazione ricostruttiva della volontà negoziale.
  • Il chiarimento dell’operatore economico non può trasformarsi in una successiva integrazione dell’offerta economica, mediante la sostituzione o ricalcolo dei suoi elementi essenziali, poiché ciò viola il divieto di soccorso istruttorio, la par condicio e il principio di autoresponsabilità.
  • La lex specialis deve essere interpretata nel suo complesso: l’indicazione espressa, nel modulo di offerta e nel disciplinare, della durata triennale e dell’importo triennale prevale, ai fini della corretta formulazione dell’offerta, su una diversa indicazione dei quantitativi contenuta in un allegato, ove il quadro complessivo della documentazione di gara resti univoco.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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