Ordinanza n. 1090/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS- a beneficiare del sostegno didattico per un numero di ore settimanali pari a quelle di frequenza scolastica (30 ore), come necessario in ragione della sua condizione di handicap grave e come richiesto nel P.E.I. dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLHO) per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del minore; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad assegnare al minore -OMISSIS- un insegnante di sostegno per 30 ore settimanali per l’anno scolastico 2025/2026 e per i successivi anni del ciclo scolastico, salva diversa valutazione delle sue esigenze evolutive; dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, a causa della mancata fruizione del pieno supporto didattico al minore. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 15/09/2025, con cui sono state assegnate al minore -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026; - del verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLHO) del 28/11/2025, nella parte in cui, pur proponendo l’assegnazione di 30 ore settimanali, si adegua all’assegnazione di sole 18 ore settimanali; - del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l’a.s. 2025/2026, nella parte in cui dispone un orario scolastico ridotto a 18 ore settimanali a fronte delle 30 ore previste per la classe e quantifica in 18 le ore di sostegno assegnate, in contrasto con la proposta di 30 ore contenuta nello stesso documento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di assegnazione dell’organico di diritto e di fatto all’istituto scolastico, se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente; - del diritto del minore -OMISSIS- a beneficiare del sostegno didattico per un numero di ore settimanali pari a quelle di frequenza scolastica (30 ore), come necessario in ragione della sua condizione di handicap grave e come richiesto nel P.E.I. dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLHO) per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del minore; e per la conseguente condanna - dell’Amministrazione resistente ad assegnare al minore -OMISSIS- un insegnante di sostegno per 30 ore settimanali per l'anno scolastico 2025/2026 e per i successivi anni del ciclo scolastico, salva diversa valutazione delle sue esigenze evolutive; - dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, a causa della mancata fruizione del pieno supporto didattico al minore. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE - del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.C. "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 15/09/2025, con cui sono state assegnate al minore -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026; - del verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLHO) del 28/11/2025, nella parte in cui, pur proponendo l'assegnazione di 30 ore settimanali, si adegua all'assegnazione di sole 18 ore settimanali; - del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l'a.s. 2025/2026, nella parte in cui dispone un orario scolastico ridotto a 18 ore settimanali a fronte delle 30 ore previste per la classe e quantifica in 18 le ore di sostegno assegnate, in contrasto con la proposta di 30 ore contenuta nello stesso documento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di assegnazione dell'organico di diritto e di fatto all'istituto scolastico, se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico, connessi verbale GLHO e PEI per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. I genitori hanno chiesto l’accertamento del diritto a beneficiare del sostegno per l’intero orario di frequenza e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione di un insegnante di sostegno per 30 ore settimanali, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Sono stati impugnati il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato 18 ore, il verbale GLHO, il PEI nella parte relativa alla riduzione dell’orario scolastico e alla quantificazione delle ore di sostegno, nonché gli atti presupposti e consequenziali. La censura centrale riguarda l’illegittimità dell’assegnazione ridotta, adottata senza motivazione, nonostante il PEI indicasse, in ragione della gravità della disabilità, la necessità della copertura integrale dell’orario di frequenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus deriva, in particolare, dall’assegnazione di sole 18 ore senza alcuna motivazione e dal contrasto con le indicazioni contenute nel PEI circa la necessità della copertura integrale dell’orario scolastico. Il periculum è stato ravvisato nel pregiudizio evidente arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica del minore, avuto riguardo agli interessi superiori coinvolti. È stata quindi accolta la domanda cautelare e sono stati sospesi gli atti impugnati ai fini del riesame, con obbligo per l’amministrazione di procedere, previa integrazione del PEI 2025/2026, alla conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Il giudice non ha disposto in via cautelare l’assegnazione automatica delle 30 ore richieste, rimettendo la quantificazione definitiva al riesame e all’integrazione del PEI. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della situazione di handicap grave costituisce il presupposto sanitario richiamato dal giudice nella valutazione della necessità del sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora e per sospendere gli atti impugnati ai fini del riesame.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nell’ordine di oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di dati relativi alla salute, ai fini dell’oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno a un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave deve essere sorretta da adeguata motivazione, soprattutto quando il PEI individui la necessità della copertura integrale dell’orario di frequenza.
- In sede cautelare, il contrasto non motivato tra il numero di ore di sostegno assegnate dall’amministrazione e le esigenze rilevate nel PEI è idoneo a integrare il fumus boni iuris.
- La riduzione delle ore di sostegno che incida sulla frequenza scolastica e sulla piena integrazione dell’alunno con disabilità può configurare il periculum in mora, in ragione del pregiudizio attuale agli interessi superiori del minore.
- L’accoglimento cautelare può comportare la sospensione degli atti e il riesame della posizione, con previa integrazione del PEI, senza che il giudice debba necessariamente disporre in via definitiva e automatica il numero di ore richiesto dalla parte.
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