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Sentenza

Sentenza n. 8678/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - dell’ordinanza n. 1 del 14 maggio 2024 del Comune di Montefiascone, avente per oggetto “ordinanza di sospensione attività servizio educativo Asilo Nido e Micronido”, notificata in pari data; - del verbale della Polizia Municipale di Montefiascone n. 4/A/2024 del 3 maggio 2024 di accertamento di violazione amministrativa;

Giustizia amministrativa202405495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell’attività di educazione sperimentale all’aperto e verbale di accertamento della violazione amministrativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le imponeva di sospendere l’attività di “educazione sperimentale all’aperto” e il verbale della Polizia municipale, deducendo un unico motivo di eccesso di potere. In particolare, ha contestato il travisamento dei presupposti di fatto e l’erronea interpretazione della disciplina regionale, sostenendo che l’attività svolta dovesse essere qualificata come “progetto” di educazione all’aperto, rivolto a bambini da tre mesi a sei anni e non soggetto ad autorizzazione, anziché come “servizio” educativo per bambini da tre mesi a trentasei mesi, soggetto all’autorizzazione prevista dalla normativa regionale. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva sospeso l’attività e pagato la sanzione; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La sospensione dell’attività e il pagamento della sanzione non integrano acquiescenza, poiché l’acquiescenza richiede comportamenti o dichiarazioni univoci, liberamente posti in essere, dai quali emerga una chiara e incondizionata volontà di accettare il provvedimento; tale volontà deve essere accertata rigorosamente, trattandosi di una rinuncia sostanziale all’azione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha distinto, sulla base dell’art. 18 del regolamento regionale, tra il “servizio” educativo per bambini da tre mesi a trentasei mesi, comprendente attività educativa, gioco, pasto e riposo, e il “progetto” di educazione all’aperto, rivolto a bambini da tre mesi a sei anni, potenzialmente realizzabile anche senza spazi interni e senza erogazione di pasti e riposo. L’attività concretamente svolta dalla ricorrente è stata ritenuta riconducibile al servizio: era inserita in un polo multiservizi rivolto alla prima infanzia e al sostegno alla genitorialità; i sopralluoghi avevano accertato la presenza di bambini non figli degli ospiti della struttura, affidati gratuitamente e con finanziamento esterno; mancava uno specifico progetto con le caratteristiche richieste; erano assicurati pasti e riposo; l’attività durava nove ore giornaliere e presentava caratteri strutturali propri di un servizio educativo. Ne consegueva la legittimità della qualificazione amministrativa dell’attività come servizio soggetto ad autorizzazione e della conseguente sospensione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della condotta collaborativa della ricorrente e della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, lett. a), Regolamento regionale Lazio n. 21/2012

    servizio educativo, per i bambini da 3 mesi a 36 mesi

    La fattispecie del servizio educativo comprende attività educativa, gioco, pasto e riposo ed è soggetta al regime autorizzatorio regionale.

  • art. 18, comma 2, lett. b), Regolamento regionale Lazio n. 21/2012

    La fattispecie del progetto di educazione all’aperto può riguardare bambini da 3 mesi a 6 anni, può prescindere dall’utilizzo di spazi interni e non comprende l’erogazione del servizio pasti e riposo.

  • art. 43 l.r. Lazio n. 7/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di autorizzazione per il servizio educativo qualificato come tale.

  • art. 20 Regolamento regionale Lazio n. 21/2012

    È richiamato quale disciplina autorizzatoria applicabile al servizio educativo.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione allo scambio delle memorie processuali.

Massime di principio

  • La sospensione dell’attività e il pagamento della sanzione conseguenti a un provvedimento amministrativo non determinano, di per sé, acquiescenza né difetto di interesse all’impugnazione: occorre accertare con particolare rigore l’esistenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci dai quali emerga la chiara e incondizionata volontà di accettare il provvedimento e rinunciare alla tutela giurisdizionale.
  • La qualificazione di un’attività educativa per l’infanzia come “servizio” o come “progetto” deve essere effettuata in concreto, considerando le modalità effettive di organizzazione ed erogazione, la collocazione dell’attività in una struttura multiservizi, i destinatari, la durata giornaliera e l’eventuale prestazione di pasti e riposo.
  • Un’attività di educazione all’aperto assume i caratteri del servizio educativo, soggetto ad autorizzazione, quando è strutturalmente organizzata per bambini della prima infanzia, è rivolta anche a minori estranei agli ospiti della struttura, ha durata prolungata e comprende prestazioni di cura quali pasto e riposo, incompatibili con la qualificazione come mero progetto.
  • La qualificazione come progetto di educazione all’aperto richiede la presenza di uno specifico progetto con le caratteristiche previste dalla disciplina regionale e non è compatibile, secondo la disciplina esaminata, con l’erogazione del servizio pasti e riposo propria del servizio educativo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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