Cassazione Penale, Ordinanza n. 19771/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. In cassazione l'imputato ha dedotto, con i primi due motivi, che il fatto dovesse essere riqualificato nel meno grave reato di bancarotta semplice, sostenendo l'assenza del dolo, almeno nella forma specifica richiesta per il delitto contestato. Con il terzo motivo ha lamentato un vizio nel trattamento sanzionatorio: poiché la sentenza di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza indicare la misura della diminuzione di pena, la riduzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura massima, con conseguente pena finale di anni due di reclusione, dunque compatibile con la sospensione condizionale. La memoria difensiva depositata in cassazione non ha consentito di superare la valutazione di genericità del precedente atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile perché nuova la censura sulla derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice, poiché in appello erano state dedotte solo questioni relative agli elementi oggettivi del reato e non il profilo soggettivo. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che l'appello era generico su questo punto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 238 c.p.
art. 235 c.p.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta con l'atto di appello, quando nel grado precedente siano state prospettate solo doglianze diverse e incompatibili con quella nuova.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto richiede che il tema sia stato specificamente devoluto nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è nuovo e non scrutinabile in sede di legittimità.
- Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando l'appello risulti generico e non consenta di individuare puntualmente l'errore denunciato.
- La memoria difensiva in cassazione non può colmare la mancanza di specificità originaria dell'atto di appello né trasformare in ammissibile un motivo in origine generico o nuovo.
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