Sentenza n. 109/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento a. del provvedimento che si è formato per silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03 s.m.i.), presentata da Infrastrutture ILIAD ITALIA S.P.A. per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile, sito in via Spinete II n. 79 sul terreno distinto in catasto al foglio 29 particella 597; b. dell’eventuale e non conosciuta dichiarazione del titolo unico in autocertificazione ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs. 259 del 2003; d. per quanto occorra, dell’ordinanza dirigenziale n. 44 del 06.03.2024 del Comune di Fondi; c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio-base, nonché l’ordinanza comunale di archiviazione del procedimento di demolizione relativo a un manufatto abusivo sull’area
Esito
Favorevole al resistente (gestore telefonico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il titolo tacito relativo all’installazione di una stazione radio-base, deducendo: l’inesistenza dello stato legittimo dell’area, già interessata da opere abusive e da un’ordinanza di demolizione; l’omessa presentazione del programma annuale delle installazioni previsto dal regolamento comunale, con conseguente mancata valutazione del Gruppo tecnico di valutazione e collocazione dell’impianto in prossimità di una scuola materna, indicata come area controindicata; la mancata pubblicazione dell’istanza autorizzativa ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003; la necessità di un autonomo permesso di costruire per le opere accessorie e per la trasformazione permanente del suolo. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno riproposto le censure dopo la ripresa dei lavori. In particolare, hanno sostenuto che l’area sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e che ulteriori accertamenti della Guardia di finanza avrebbero confermato l’abusività del sedime.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto agli abusi edilizi, ha rilevato che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione erano state rimosse e che i ricorrenti non avevano dimostrato l’avvenuta acquisizione dell’area al patrimonio comunale prima della demolizione. In ogni caso, l’eventuale acquisizione non avrebbe impedito l’autorizzazione dell’infrastruttura, potendo determinare, al più, la successione del Comune nel contratto di locazione. Il basamento abusivo oggetto degli accertamenti successivi non presentava un nesso diretto con l’impianto ed era in parte esterno all’area locata; inoltre, risultava successivamente demolito. Gli impianti di telefonia mobile, qualificati come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, sono compatibili con ogni destinazione urbanistica, salvo che l’abuso preesistente sia direttamente collegato all’impianto. La censura relativa al programma annuale delle installazioni è stata respinta perché l’art. 44 d.lgs. 259/2003 individua tassativamente gli oneri documentali e procedimentali per l’autorizzazione, senza consentire ai Comuni di imporre ulteriori adempimenti mediante regolamento. Il programma comunale non era quindi requisito dell’autorizzazione e il parere del Gruppo tecnico di valutazione riguardava la distinta fase di esame dei programmi, non il procedimento autorizzatorio. Inoltre, il regolamento comunale non vietava in assoluto gli impianti nelle aree controindicate e l’ARPA aveva espresso parere favorevole, attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. La mancata pubblicazione dell’istanza non impediva la formazione del silenzio-assenso, trattandosi di adempimento posto a carico dell’amministrazione; il suo omesso espletamento non poteva pregiudicare il titolo formatosi in favore del privato. In ogni caso, il vizio sarebbe stato non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infine, è stata esclusa la necessità di un autonomo permesso di costruire: il procedimento speciale degli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 259/2003 comprende anche le verifiche edilizie e si conclude con il titolo unico previsto dall’art. 44. Le spese sono state compensate tra i ricorrenti e la società controinteressata; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
La disposizione disciplina il procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica e contiene un elenco tassativo degli oneri documentali e procedimentali, incompatibile con l’imposizione di adempimenti comunali ulteriori.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
La pubblicazione dell’istanza è un adempimento posto a carico dell’amministrazione; la sua omissione non impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza del privato.
artt. 43 e 51 d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono qualificate rispettivamente come opere di urbanizzazione primaria e opere di pubblica utilità, con conseguente compatibilità della loro localizzazione con le destinazioni urbanistiche e tutela dell’affidamento alla realizzazione del servizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione di regole procedimentali, compresa la pubblicità dell’istanza, non comporta l’annullamento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Richiamato in relazione all’ordinanza sindacale contingibile e urgente di sospensione dei lavori, senza che la sentenza ne definisca direttamente la legittimità.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il TAR ha escluso la necessità di un autonomo permesso di costruire per l’impianto, in ragione della disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Massime di principio
- Gli abusi edilizi preesistenti non impediscono automaticamente l’autorizzazione di una stazione radio-base; assumono rilievo ostativo soltanto quando presentano un nesso diretto con l’installazione o con il sedime funzionale dell’impianto.
- Le condizioni documentali e procedimentali previste dalla disciplina statale per l’autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica hanno carattere tassativo. Un regolamento comunale non può subordinare il rilascio del titolo alla presentazione di un programma annuale delle installazioni o ad altri adempimenti ulteriori non previsti dalla legge.
- La mancata pubblicazione dell’istanza prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, essendo un adempimento imputabile all’amministrazione, non impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza del gestore privato.
- Le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, possono essere localizzate indipendentemente dalla specifica destinazione urbanistica dell’area, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche.
- Il procedimento unico previsto dall’art. 44 d.lgs. 259/2003 assorbe le verifiche edilizie relative all’installazione della stazione radio-base, sicché non è richiesto un autonomo permesso di costruire per la medesima opera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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