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Sentenza

Sentenza n. 1593/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 337 del 5 marzo 2024, recante condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di pagare le spese processuali liquidate dalla sentenza del TAR Calabria n. 337 del 5 marzo 2024, divenuta definitiva e notificata in forma esecutiva il 28 maggio 2024. Dopo la notifica del precetto e l’avvio di un pignoramento presso terzi, la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta per l’indisponibilità di fondi pignorabili, con liquidazione delle spese della procedura esecutiva in favore del procuratore. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute in base al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché il pagamento delle spese liquidate dal giudice dell’esecuzione civile.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza posta a fondamento della domanda è passata in giudicato e che il Ministero non ha dimostrato di avervi dato integrale esecuzione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare le spese di lite liquidate nel giudicato, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della parte. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta; la penalità si aggiunge agli interessi eventualmente già dovuti, avendo natura sanzionatoria. È stata invece respinta la richiesta relativa ai 1.400 euro liquidati dal giudice dell’esecuzione civile, poiché l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e liquidazione delle spese ex art. 632 c.p.c. non produce giudicato sostanziale né ha forza esecutiva al di fuori del processo nel quale è stata pronunciata. Sono state inoltre escluse le spese di precetto, non necessarie per introdurre il giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286, oltre accessori, contributo unificato e spese documentate necessarie per l’instaurazione del giudizio, con esclusione delle spese di precetto.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato, anche quando essa contiene una condanna al pagamento di somme di denaro.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora anche per l’inadempimento di sentenze di condanna pecuniaria; nella fattispecie è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 800, l. 208/2015

    presso la Tesoreria statale non risultavano disponibili fondi pignorabili ... Su tale contabilità speciale non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto essa rientra nelle previsioni di impignorabilità

    La dichiarata impignorabilità di una contabilità speciale e l’esito infruttuoso del pignoramento civile non escludono l’obbligo dell’amministrazione di adempiere il giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 632 c.p.c.

    L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara estinta la procedura esecutiva e liquida le relative spese non produce giudicato sostanziale né forza esecutiva al di fuori del processo esecutivo, sicché non può costituire titolo per un autonomo giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato recante una condanna pecuniaria, quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro; essa ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo o alla legge.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere prevista fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • Il provvedimento del giudice dell’esecuzione civile che dichiara estinta una procedura di pignoramento presso terzi e liquida le spese ex art. 632 c.p.c. è privo, al di fuori di quel processo, di forza esecutiva e di efficacia di giudicato sostanziale; le somme così liquidate non possono essere conseguite mediante giudizio di ottemperanza.
  • Le spese di precetto e quelle relative a strumenti di esecuzione civile scelti dal creditore, ma non necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza, non sono ripetibili nell’ambito di quest’ultimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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