Sentenza n. 1262/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 35, comma 1, l. 47/1985
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale con cui era stata archiviata la loro denuncia e respinta la richiesta di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria risalente a oltre vent’anni prima. Hanno dedotto che il titolo sarebbe stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dello stato dei luoghi, carenze documentali e irregolarità istruttorie; in particolare, hanno sostenuto che l’edificio non avesse le caratteristiche di “rustico” richieste dalla l. 47/1985, che alcune opere fossero state realizzate successivamente alla domanda di condono e che la licenza edilizia originaria fosse ormai scaduta. Sono stati dedotti difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, eccesso di potere e omessa verifica delle carenze istruttorie e documentali rilevate dallo stesso Comune. È stato inoltre chiesto il risarcimento di 100.000 euro per danni materiali, morali ed esistenziali asseritamente derivanti dall’utilizzo dell’area di proprietà dei ricorrenti da parte dei proprietari e utilizzatori degli immobili vicini. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e ha sostenuto che il termine per l’autotutela fosse ormai decorso, che non ricorressero i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 e che non vi fosse prova di una falsa rappresentazione determinante. Il controinteressato ha eccepito altresì l’irricevibilità del ricorso e l’inidoneità dell’istanza di autotutela a riaprire i termini per impugnare il titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha applicato l’art. 21-nonies l. 241/1990, individuando quali presupposti dell’annullamento d’ufficio l’illegittimità originaria dell’atto, l’esistenza di ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e l’esercizio del potere entro il termine previsto, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il Collegio ha rilevato che l’eccezione al termine, prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, presuppone una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al privato. Nel caso concreto, la documentazione presentata per la sanatoria aveva rappresentato fedelmente lo stato delle opere e la loro epoca di ultimazione; non era quindi dimostrata una falsa rappresentazione obiettiva e determinante. Le eventuali carenze istruttorie, irregolarità formali o illegittimità originarie del titolo non erano sufficienti, dopo il decorso del termine di legge, a consentire l’annullamento d’ufficio. Il TAR ha inoltre precisato che le questioni relative a eventuali opere abusive realizzate dopo la domanda di condono attengono a un distinto potere repressivo, non alla legittimità del diniego di autotutela impugnato. La domanda risarcitoria è stata respinta insieme alla domanda demolitoria, senza riconoscimento del danno. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in 1.000 euro per ciascuna controparte, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, previo avviso alle parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere di annullamento d’ufficio è subordinato all’illegittimità originaria del provvedimento, alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e all’esercizio entro un termine ragionevole o entro il termine massimo previsto dalla legge.
Il decorso del termine legale impedisce l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzativi, salvo l’eccezione relativa a provvedimenti ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
il termine non opera quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà false o mendaci
L’eccezione al termine richiede una falsa rappresentazione della realtà fattuale, obiettivamente verificabile, determinante e imputabile al beneficiario del provvedimento; non è sufficiente la mera illegittimità originaria o una carenza istruttoria dell’amministrazione.
art. 35, comma 1, l. 47/1985
Permesso a Costruire in Sanatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 28.02.1985, n. 47
È la base normativa del permesso di costruire in sanatoria oggetto della richiesta di annullamento d’ufficio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
obbligo dell’Amministrazione comunale di ordinarne la demolizione
Il potere repressivo relativo a opere ulteriori eventualmente realizzate dopo la domanda di condono è distinto dalla verifica dei presupposti dell’autotutela sul titolo già rilasciato.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento autorizzativo richiede cumulativamente l’illegittimità originaria dell’atto, ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e il rispetto del termine legale o ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il decorso del termine massimo per l’annullamento d’ufficio non può essere superato sulla base della sola illegittimità originaria del provvedimento, di carenze istruttorie o di irregolarità formali imputabili all’amministrazione.
- L’eccezione al termine prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 opera solo quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al privato, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia obiettivamente verificabile e determinante per il rilascio.
- La richiesta di esercizio dell’autotutela non consente di rimettere in termini il privato per contestare direttamente un titolo edilizio divenuto inoppugnabile e non obbliga l’amministrazione ad annullarlo in assenza dei presupposti normativi.
- L’eventuale realizzazione di opere abusive successive alla presentazione di una domanda di condono costituisce questione distinta, suscettibile degli autonomi poteri repressivi edilizi, e non dimostra di per sé la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio del titolo in sanatoria.
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