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Sentenza

Sentenza n. 1262/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 35, comma 1, l. 47/1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale con cui era stata archiviata la loro denuncia e respinta la richiesta di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria risalente a oltre vent’anni prima. Hanno dedotto che il titolo sarebbe stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dello stato dei luoghi, carenze documentali e irregolarità istruttorie; in particolare, hanno sostenuto che l’edificio non avesse le caratteristiche di “rustico” richieste dalla l. 47/1985, che alcune opere fossero state realizzate successivamente alla domanda di condono e che la licenza edilizia originaria fosse ormai scaduta. Sono stati dedotti difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, eccesso di potere e omessa verifica delle carenze istruttorie e documentali rilevate dallo stesso Comune. È stato inoltre chiesto il risarcimento di 100.000 euro per danni materiali, morali ed esistenziali asseritamente derivanti dall’utilizzo dell’area di proprietà dei ricorrenti da parte dei proprietari e utilizzatori degli immobili vicini. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e ha sostenuto che il termine per l’autotutela fosse ormai decorso, che non ricorressero i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 e che non vi fosse prova di una falsa rappresentazione determinante. Il controinteressato ha eccepito altresì l’irricevibilità del ricorso e l’inidoneità dell’istanza di autotutela a riaprire i termini per impugnare il titolo edilizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha applicato l’art. 21-nonies l. 241/1990, individuando quali presupposti dell’annullamento d’ufficio l’illegittimità originaria dell’atto, l’esistenza di ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e l’esercizio del potere entro il termine previsto, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il Collegio ha rilevato che l’eccezione al termine, prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, presuppone una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al privato. Nel caso concreto, la documentazione presentata per la sanatoria aveva rappresentato fedelmente lo stato delle opere e la loro epoca di ultimazione; non era quindi dimostrata una falsa rappresentazione obiettiva e determinante. Le eventuali carenze istruttorie, irregolarità formali o illegittimità originarie del titolo non erano sufficienti, dopo il decorso del termine di legge, a consentire l’annullamento d’ufficio. Il TAR ha inoltre precisato che le questioni relative a eventuali opere abusive realizzate dopo la domanda di condono attengono a un distinto potere repressivo, non alla legittimità del diniego di autotutela impugnato. La domanda risarcitoria è stata respinta insieme alla domanda demolitoria, senza riconoscimento del danno. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in 1.000 euro per ciascuna controparte, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio è subordinato all’illegittimità originaria del provvedimento, alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e all’esercizio entro un termine ragionevole o entro il termine massimo previsto dalla legge.

    Il decorso del termine legale impedisce l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzativi, salvo l’eccezione relativa a provvedimenti ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    il termine non opera quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà false o mendaci

    L’eccezione al termine richiede una falsa rappresentazione della realtà fattuale, obiettivamente verificabile, determinante e imputabile al beneficiario del provvedimento; non è sufficiente la mera illegittimità originaria o una carenza istruttoria dell’amministrazione.

  • art. 35, comma 1, l. 47/1985

    Permesso a Costruire in Sanatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 28.02.1985, n. 47

    È la base normativa del permesso di costruire in sanatoria oggetto della richiesta di annullamento d’ufficio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    obbligo dell’Amministrazione comunale di ordinarne la demolizione

    Il potere repressivo relativo a opere ulteriori eventualmente realizzate dopo la domanda di condono è distinto dalla verifica dei presupposti dell’autotutela sul titolo già rilasciato.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento autorizzativo richiede cumulativamente l’illegittimità originaria dell’atto, ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e il rispetto del termine legale o ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il decorso del termine massimo per l’annullamento d’ufficio non può essere superato sulla base della sola illegittimità originaria del provvedimento, di carenze istruttorie o di irregolarità formali imputabili all’amministrazione.
  • L’eccezione al termine prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 opera solo quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al privato, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia obiettivamente verificabile e determinante per il rilascio.
  • La richiesta di esercizio dell’autotutela non consente di rimettere in termini il privato per contestare direttamente un titolo edilizio divenuto inoppugnabile e non obbliga l’amministrazione ad annullarlo in assenza dei presupposti normativi.
  • L’eventuale realizzazione di opere abusive successive alla presentazione di una domanda di condono costituisce questione distinta, suscettibile degli autonomi poteri repressivi edilizi, e non dimostra di per sé la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio del titolo in sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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