Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29666/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per furto di 55 computer ascritta ad Abate (periodo 25-27 marzo 2017) con doglianze relative a: travisamento e insufficienza della prova indiziaria (oscuramento telecamere CH7 e CH8, uscita del furgone, scomparsa e uso delle chiavi, contatti con presunti correi); esistenza di una ricostruzione alternativa non valutata (presenza di un altro furgone/ditta Zephiro); nullità/processuali per modifiche dell'imputazione in dibattimento (artt. 516 e ss. c.p.p.) e utilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati (art. 63 c.p.p.); mancata ammissione di prove ritenute decisive (codici IMEI e rinnovazione istruttoria); violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; vizi nella quantificazione del danno e rifiuto delle circostanze attenuanti; contestazione della trasmissione di atti per falsa testimonianza verso terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica, coerente e non manifestamente illogica; le censure che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio sono state dichiarate inammissibili perché attengono al merito e non alla legittimità; è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati; è stato ritenuto legittimo il procedimento di modifica dell'imputazione in dibattimento basato su atti d'indagine; sono state respinte le richieste di rinnovazione istruttoria in appello; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile per la fase di Cassazione non dibattuta pubblicamente.

Norme richiamate

  • art. 625 comma 1 n. 5 cod. pen.

    Norma indicata nella contestazione originaria come aggravante (commissione da parte di soggetti intranei all'istituto); la Corte territoriale ha valutato la circostanza nell'ambito del complesso indiziario e la Cassazione non ha rilevato vizio nella sua utilizzazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione può esaminare vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove.

  • art. 516, 517, 519 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento: la Corte conferma che la modifica è ammissibile anche dopo apertura del dibattimento se fondata su atti acquisiti nelle indagini, senza violazione dei diritti di difesa.

  • art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.

    Riferi­mento alle garanzie relative alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti poi divenuti indagati; la Cassazione ha ritenuto corretto l'impiego in giudizio delle risultanze in quanto non decisive o comunque compatibili con le regole processuali.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nella critica alla legittimità della nuova contestazione e alle nullità; la Corte ha ritenuto che non sia sussistente la nullità addotta alla luce della centralità del dibattimento e dei poteri istruttori del giudice.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Riguarda l'ordine di trasmissione degli atti al P.M. per un diverso reato (falsa testimonianza): la Corte ricorda che tale provvedimento è di natura ordinatoria e non impugnabile in Cassazione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice di integrare il materiale probatorio in dibattimento e all'adeguatezza dell'enunciazione del fatto per consentire la difesa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferimento al canone del giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte ha verificato che la valutazione indiziaria complessiva svolta dai giudici di merito soddisfa tale criterio e che le alternative prospettate dalla difesa risultano mere ipotesi non suffragate dai fatti processuali.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito circa l'applicabilità delle attenuanti.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti saranno in gran parte inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione formale (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
  • In presenza di prove indiziarie, il giudice di merito può comporre il quadro valutativo sommando e integrando i singoli indizi; la loro compattezza può superare il dubbio ragionevole anche se ogni singolo elemento, isolatamente, appare equivoco.
  • La modifica dell'imputazione in dibattimento è ammissibile quando sia fondata su atti acquisiti nelle indagini preliminari e non comporti sorpresa tale da rendere impossibile la difesa; eventuali eccezioni devono essere precisate e motivate tempestivamente.
  • Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni (es. persone informate o coindagati) è necessario indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'effetto decisivo sul complessivo compendio probatorio, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede d'appello è eccezionale: va motivata con elementi che giustifichino l'insufficienza dell'istruttoria di primo grado; la discrezionalità del giudice di merito è difficile da rimuovere in Cassazione.
  • Gli ordini non decisori del giudice (es. trasmissione atti ex art. 331 c.p.p.) non sono impugnabili in Cassazione; tali provvedimenti non pregiudicano in sé la posizione dell'imputato.
  • Quando si deduce errore nella quantificazione dei danni non patrimoniali, il giudice di merito può liquidare in via equitativa senza esporre calcoli analitici, purché indichi i fatti materiali e i criteri generali considerati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.