Cassazione Penale, Sentenza n. 29666/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per furto di 55 computer ascritta ad Abate (periodo 25-27 marzo 2017) con doglianze relative a: travisamento e insufficienza della prova indiziaria (oscuramento telecamere CH7 e CH8, uscita del furgone, scomparsa e uso delle chiavi, contatti con presunti correi); esistenza di una ricostruzione alternativa non valutata (presenza di un altro furgone/ditta Zephiro); nullità/processuali per modifiche dell'imputazione in dibattimento (artt. 516 e ss. c.p.p.) e utilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati (art. 63 c.p.p.); mancata ammissione di prove ritenute decisive (codici IMEI e rinnovazione istruttoria); violazione del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; vizi nella quantificazione del danno e rifiuto delle circostanze attenuanti; contestazione della trasmissione di atti per falsa testimonianza verso terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica, coerente e non manifestamente illogica; le censure che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio sono state dichiarate inammissibili perché attengono al merito e non alla legittimità; è stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati; è stato ritenuto legittimo il procedimento di modifica dell'imputazione in dibattimento basato su atti d'indagine; sono state respinte le richieste di rinnovazione istruttoria in appello; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile per la fase di Cassazione non dibattuta pubblicamente.
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n. 5 cod. pen.
Norma indicata nella contestazione originaria come aggravante (commissione da parte di soggetti intranei all'istituto); la Corte territoriale ha valutato la circostanza nell'ambito del complesso indiziario e la Cassazione non ha rilevato vizio nella sua utilizzazione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione può esaminare vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove.
art. 516, 517, 519 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento: la Corte conferma che la modifica è ammissibile anche dopo apertura del dibattimento se fondata su atti acquisiti nelle indagini, senza violazione dei diritti di difesa.
art. 63 e art. 64 cod. proc. pen.
Riferimento alle garanzie relative alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti poi divenuti indagati; la Cassazione ha ritenuto corretto l'impiego in giudizio delle risultanze in quanto non decisive o comunque compatibili con le regole processuali.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamati nella critica alla legittimità della nuova contestazione e alle nullità; la Corte ha ritenuto che non sia sussistente la nullità addotta alla luce della centralità del dibattimento e dei poteri istruttori del giudice.
art. 331 cod. proc. pen.
Riguarda l'ordine di trasmissione degli atti al P.M. per un diverso reato (falsa testimonianza): la Corte ricorda che tale provvedimento è di natura ordinatoria e non impugnabile in Cassazione.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di integrare il materiale probatorio in dibattimento e all'adeguatezza dell'enunciazione del fatto per consentire la difesa.
art. 533 cod. proc. pen.
Riferimento al canone del giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte ha verificato che la valutazione indiziaria complessiva svolta dai giudici di merito soddisfa tale criterio e che le alternative prospettate dalla difesa risultano mere ipotesi non suffragate dai fatti processuali.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito circa l'applicabilità delle attenuanti.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti saranno in gran parte inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione formale (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
- In presenza di prove indiziarie, il giudice di merito può comporre il quadro valutativo sommando e integrando i singoli indizi; la loro compattezza può superare il dubbio ragionevole anche se ogni singolo elemento, isolatamente, appare equivoco.
- La modifica dell'imputazione in dibattimento è ammissibile quando sia fondata su atti acquisiti nelle indagini preliminari e non comporti sorpresa tale da rendere impossibile la difesa; eventuali eccezioni devono essere precisate e motivate tempestivamente.
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni (es. persone informate o coindagati) è necessario indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'effetto decisivo sul complessivo compendio probatorio, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede d'appello è eccezionale: va motivata con elementi che giustifichino l'insufficienza dell'istruttoria di primo grado; la discrezionalità del giudice di merito è difficile da rimuovere in Cassazione.
- Gli ordini non decisori del giudice (es. trasmissione atti ex art. 331 c.p.p.) non sono impugnabili in Cassazione; tali provvedimenti non pregiudicano in sé la posizione dell'imputato.
- Quando si deduce errore nella quantificazione dei danni non patrimoniali, il giudice di merito può liquidare in via equitativa senza esporre calcoli analitici, purché indichi i fatti materiali e i criteri generali considerati.
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