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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32530/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato, con la formula perché il fatto non sussiste, in relazione ai reati di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in relazione all'art. 476, comma 2, c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge per l'asserita incompatibilità del giudice. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il principio secondo cui l'incompatibilità del giudice, non incidendo sui requisiti di capacità, non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce motivo di astensione o ricusazione da far valere secondo gli artt. 37 e seguenti c.p.p.; ciò vale anche nel procedimento trattato con rito cartolare, poiché la parte, informata della fissazione dell'udienza, può chiedere la celebrazione in presenza e conoscere la composizione del collegio. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione per erronea valutazione degli elementi di prova, ma è stato ritenuto del tutto aspecifico rispetto alle ragioni poste a fondamento della conferma dell'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'incompatibilità del giudice deve essere fatta valere mediante astensione o ricusazione e non comporta nullità del provvedimento. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico, in quanto non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    Norma indicata quale base dell'imputazione, in combinazione con gli artt. 479 e 476, comma 2, c.p.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 479 c.p.

    Norma indicata quale base dell'imputazione, in relazione agli artt. 48 e 476, comma 2, c.p.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    Norma richiamata in relazione ai reati contestati; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 37 c.p.p.

    Le cause di incompatibilità del giudice devono essere fatte valere mediante il procedimento di ricusazione, non determinando di per sé la nullità del provvedimento.

  • art. 38 c.p.p.

    Richiamato insieme agli artt. 37 e seguenti c.p.p. quale disciplina per far valere l'incompatibilità del giudice mediante astensione o ricusazione.

Massime di principio

  • L'esistenza di una causa di incompatibilità del giudice, non incidendo sui requisiti di capacità dell'organo giudicante, non determina la nullità del provvedimento adottato; essa deve essere fatta valere mediante gli strumenti dell'astensione o della ricusazione previsti dagli artt. 37 e seguenti c.p.p.
  • Il principio secondo cui l'incompatibilità deve essere dedotta mediante astensione o ricusazione opera anche quando il procedimento sia trattato con rito cartolare, se la parte è stata informata della fissazione dell'udienza e ha avuto la possibilità di chiedere la trattazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante.
  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che denunci un vizio di motivazione o un'erronea valutazione della prova senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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