Sentenza n. 11808/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 9247/2025, passato in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9247/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, per l'anno scolastico 2024/2025, alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 500,00, oltre accessori, e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova o chiarimenti da parte del Ministero sull'adempimento, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere quanto stabilito nel titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa accertata non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta della ricorrente. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 per le spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e dei conseguenti costi per l'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fonda la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, costituente il beneficio riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il TAR è competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., purché il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già definitivamente accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'esecuzione.
- Quando il privato deduce l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base del riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, individuando l'organo amministrativo competente a provvedere in via sostitutiva.
- L'inerzia reiterata dell'amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziali, con conseguente instaurazione di plurimi giudizi e aggravio di spese pubbliche, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione dell'amministrazione.
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