Cassazione Penale, Sentenza n. 12929/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Loreti Mariano era stato condannato per il reato di riproduzione e diffusione al pubblico di brani musicali protetti senza autorizzazione (art. 171-ter L. 633/1941). Ha impugnato la sentenza rammentando tre censure: 1) manca prova della sua partecipazione o del suo consenso alla diffusione (contestando l'affermazione di responsabilità basata su omessa vigilanza); 2) travisamento delle testimonianze perché la musica sarebbe stata trasmessa tramite streaming autorizzato (Night Box) e non da file presenti sull'hard disk; 3) omissione di una prova decisiva, la testimonianza del DJ Fuicà che avrebbe potuto chiarire le modalità di diffusione e la consapevolezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e motivato adeguatamente i punti sollevati in appello, basandosi su risultanze univoche (relazione dell'ispettore S.I.A.E. e dichiarazioni che la musica proveniva dai file presenti nell'hard disk del computer della società Trade Prestige, di cui il ricorrente era amministratore). La Cassazione ha altresì ritenuto non necessaria la testimonianza del DJ, perché la provenienza e l'uso dei file erano già complete e indiscutibili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter, commi 1, lett. a) e 2, lett. b), L. 633/1941
La norma punisce la riproduzione e la diffusione al pubblico di opere protette senza le necessarie autorizzazioni. Nel caso concreto la diffusione di file audio presenti nell'hard disk del computer aziendale, utilizzato per la diffusione in discoteca, è stata ritenuta integrare la fattispecie delittuosa e la responsabilità è stata attribuita anche all'amministratore della società che forniva infrastruttura e strumentazione.
art. 616 c.p.p. (richiamato per gli effetti della declaratoria)
Applicato per disporre le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione delle prove: se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata, le contestazioni che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- La presenza di file musicali privi di autorizzazione sull'hard disk di un computer aziendale e l'uso di quel computer per la diffusione nel locale sono elementi sufficienti, se adeguatamente accertati, per integrare il reato di diffusione illecita di opere protette.
- La responsabilità può estendersi all'amministratore/gestore della società quando l'attività illecita si realizza mediante beni o strumenti della società di cui è titolare o gestore, soprattutto se sussistono elementi che dimostrino il suo ruolo nell'organizzazione e nella disponibilità degli strumenti.
- La mancata escussione di un testimone non è sempre 'prova decisiva' ai fini dell'ammissibilità di un motivo in Cassazione: è decisiva solo se è dimostrabile che la sua assunzione avrebbe verosimilmente colmato lacune manifeste e determinato un esito diverso del giudizio.
- Se in sede di appello le doglianze sono state già esaminate e motivatamente respinte, la loro riproposizione in cassazione senza confronto critico con la motivazione di merito è generalmente inammissibile.
- In contestazioni di diffusione illegale di musica, va prestata attenzione alla distinzione probatoria tra la mera presenza di files non autorizzati e la concreta modalità di diffusione (file locali vs streaming); tuttavia, se il giudice accerta univocamente la provenienza locale e l'assenza di autorizzazioni, questa ricostruzione è difficile da mettere in discussione in Cassazione.
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