Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32073/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per furto aggravato di 11494 metri cubi di gas mediante manomissione del contatore (art. 624, 625 n.2 c.p.). In sede d'udienza il Pubblico Ministero ha chiesto la contestazione suppletiva dell'aggravante della sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio. Il Tribunale di Enna aveva però dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela; il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'aggravante era adeguatamente contestata e che il PM può formulare contestazioni suppletive fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'aggravante relativa alla sottrazione di un bene adibito a pubblico servizio abbia natura valutativa e richieda una contestazione sufficientemente dettagliata nel capo di imputazione per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (richiamo all'art. 6 CEDU e alla giurisprudenza europea, v. Drassich). Nel caso concreto il capo di imputazione non indicava in modo chiaro la circostanza aggravante in questione (veniva descritta la manomissione e l'uso di mezzo fraudolento, ma non la destinazione del bene a pubblico servizio) e il Pubblico Ministero non ha spiegato nel ricorso perché ciò avrebbe dovuto considerarsi adeguatamente contestato. Inoltre la citazione diretta a giudizio è avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (modifica del regime di procedibilità dell'art. 624 c.p.), per cui il PM, al momento della scelta qualificatoria, aveva la possibilità di formulare la contestazione e invece non lo fece; quindi non è ammissibile la riqualificazione in peius non adeguatamente comunicata.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. e art. 625 n.2 cod. pen.

    art. 624; art. 625 n.2 c.p.

    Il delitto di furto e le aggravanti sono la cornice normativa dell'accusa; la Corte ha evidenziato che alcune aggravanti, in particolare quella relativa alla sottrazione di beni destinati a pubblico servizio, richiedono una contestazione precisa per consentire la difesa.

  • d.lgs. n.150/2022

    art. 85 e modifica all'art. 624, terzo comma cod. pen.

    Ha modificato il regime di procedibilità del furto; la Corte ha ritenuto rilevante che la citazione a giudizio sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma, per cui il PM nella fase di citazione poteva e doveva tenere conto del nuovo regime nella qualificazione dell'illecito.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Prinicipio che l'imputato debba essere informato della natura e causa dell'accusa. La Corte lo richiama per sostenere l'obbligo di una contestazione chiara delle aggravanti, onde evitare sorprese che compromettano il diritto di difesa.

  • Giurisprudenza Corte EDU - Drassich

    sentenza 11/12/2007 Drassich c. Italia

    Prende posizione contro riqualificazioni in peius non comunicate tempestivamente: la Cassazione utilizza il precedente per evidenziare che modifiche dell'imputazione non possono sorprendere l'imputato senza adeguata comunicazione.

  • Sentenza Sezioni Unite "Sorge"

    Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Affermata la natura valutativa dell'aggravante relativa al pubblico servizio e la necessità di un'adeguata formulazione dell'imputazione per rendere esercitabili i diritti di difesa.

  • Altra giurisprudenza di legittimità

    Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024 (Mascali); Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023 (PG c. Licata); Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021 (Sciortino)

    Confermano la variabilità e la natura valutativa della nozione di "pubblico servizio" e la necessità di verifica giuridico-fattuale; ribadiscono l'esigenza di una contestazione chiara delle aggravanti.

Massime di principio

  • Le aggravanti di natura valutativa (es. bene destinato a pubblico servizio) devono essere formulate in modo chiaro e dettagliato nel capo di imputazione per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa; la loro mera enunciazione generica non è sufficiente.
  • Il Pubblico Ministero, se decide di non contestare un'aggravante nella citazione a giudizio, compie una scelta qualificatoria rilevante: non può poi pretendere di far valere l'aggravante in mancanza di una precedente e adeguata contestazione che abbia messo l'imputato in condizione di difendersi.
  • Le modifiche legislative che incidono sul regime di procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) devono essere considerate dal PM al momento della citazione; la presenza di una nuova disciplina rende più stringente l'onere di chiarezza nella formulazione dell'imputazione.
  • La giurisprudenza europea (Corte EDU) vieta riqualificazioni in peius non comunicate in tempo utile: ogni novazione accusatoria che aggravi la posizione dell'imputato richiede preventiva informazione per non ledere l'art. 6 CEDU.
  • In concreto, in situazioni analoghe è prudente che il Pubblico Ministero indichi espressamente e con elementi descrittivi le aggravanti che intende sostenere, e che la difesa eccepisca immediatamente qualsiasi carenza di contestazione per preservare i diritti processuali dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.