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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento di un credito IVA di lire 1.465.936.000 maturato dalla società incorporata SGR S.r.l. nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1990. Dopo la fusione, la società incorporante L'A. S.r.l. aveva omesso di includere nella dichiarazione IVA 1990 le operazioni della incorporata e aveva indicato il credito nella dichiarazione relativa al 1991. L'Amministrazione aveva ritenuto il credito indebitamente riportato e non sanabile, anche per l'omessa comunicazione della fusione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. La ricorrente ha sostenuto che tali omissioni fossero violazioni meramente formali, sanate dalla dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 41/1995, e che il giudice del rinvio avesse oltrepassato i limiti fissati dalla precedente sentenza di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Ha stabilito che l'omessa comunicazione della variazione dei dati identificativi conseguente alla fusione e l'errata esposizione del credito nella dichiarazione dell'incorporante costituiscono violazioni formali, non idonee a privare la contribuente del diritto alla detrazione o al rimborso del credito IVA. Il giudice del rinvio non poteva riesaminare la sussistenza originaria del credito, poiché tale aspetto non era stato contestato dall'Amministrazione e non rientrava nei limiti del rinvio. La procedura di sanatoria doveva quindi ritenersi efficace, non essendo emersi ulteriori vizi invalidanti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41/1995, art. 19-bis, comma 1, convertito in L. n. 85/1995

    consente la rettifica di irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi ed adempimenti connessi alla presentazione di dichiarazioni periodiche

    La norma consente di sanare violazioni formali che non incidono sull'esistenza o sull'ammontare dell'imposta. Nel caso concreto, la procedura di sanatoria copriva l'errata esposizione del credito IVA nella dichiarazione dell'incorporante e l'omessa comunicazione della fusione, purché il credito risultasse dalle scritture contabili.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 35, comma 3

    comunicazione della variazione dei dati identificativi del soggetto passivo

    L'omessa comunicazione della fusione e della conseguente variazione dei dati identificativi è stata qualificata come violazione meramente formale, non ostativa al riconoscimento del credito IVA né al perfezionamento della sanatoria.

  • Codice di procedura civile, artt. 384 e 394

    i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto e agli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione; non può eludere o rimettere in discussione questioni già definite dalla sentenza rescindente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle questioni devolute. La decisione ha rilevato che il giudice del rinvio aveva introdotto un accertamento sulla genesi e sull'effettiva esistenza del credito non compreso nell'oggetto della controversia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione alla completezza e alla motivazione della sentenza tributaria; i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3, 5 e 6, e art. 25, commi 1 e 2

    Richiamati dalla contribuente per questioni di elemento soggettivo dell'illecito e trattamento sanzionatorio più favorevole, ma non esaminati perché la sanatoria è stata ritenuta valida.

  • L. n. 212/2000, art. 10, comma 3

    Richiamato in tema di tutela dell'affidamento e di non applicabilità delle sanzioni in determinate ipotesi; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La mancata o errata indicazione di un credito IVA nella dichiarazione dell'incorporante non determina automaticamente la perdita del credito, se questo risulta dalle scritture contabili e non sono contestati dall'Amministrazione i fatti costitutivi o l'importo del credito.
  • Gli errori dichiarativi e gli adempimenti informativi omessi in occasione di una fusione possono essere qualificati come violazioni formali quando non incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta né comportano un indebito vantaggio fiscale sostanziale.
  • Una procedura di sanatoria prevista dalla legge può produrre effetti anche in presenza di omissioni formali ulteriori, salvo che emergano specifici vizi di validità o inefficacia della dichiarazione integrativa.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare rigorosamente il principio stabilito dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni estranee al perimetro fissato dalla sentenza di annullamento.
  • Per tutelare un credito IVA derivante da operazioni societarie straordinarie è essenziale conservarne la documentazione contabile e dichiarativa; tuttavia, la sola mancata riconducibilità analitica del credito a ogni singola operazione non è necessariamente decisiva se l'Amministrazione non ne ha contestato l'esistenza.

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