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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30992/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato per due reati, ritenuti in continuazione, con pena di anni uno e mesi due di arresto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo deducendo violazione di legge, ma con un riferimento normativo incongruo e non coerente con il capo effettivamente deciso nei giudizi di merito; il secondo lamentando l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è aspecifico perché denuncia la violazione di una norma diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio di merito, mentre il secondo è inammissibile perché la mancata concessione delle attenuanti generiche non era stata devoluta al giudice di appello. In ogni caso, le sentenze di merito avevano valorizzato negativamente i precedenti penali dell'imputato, giudizio ritenuto sufficiente a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 699, comma 2, c.p.

    È la base del capo principale confermato in appello, ritenuto più grave ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 4, legge n. 110 del 1975

    È il secondo capo di imputazione confermato in appello e posto in continuazione con il reato più grave.

  • art. 572 c.p.

    È indicato per errore o in modo incongruo nel primo motivo di ricorso, ma non corrisponde al capo oggetto del giudizio di merito.

  • art. 372 c.p.

    È richiamato nel ricorso in modo incongruo rispetto al tema deciso nei giudizi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche non era devoluto in appello; in ogni caso il giudizio negativo sulla personalità e sui precedenti penali dell'imputato è stato ritenuto sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che deduce una violazione di legge inconferente rispetto ai capi effettivamente scrutinati nei giudizi di merito, poiché difetta di specificità.
  • Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente sorretto da un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desumibile anche dai precedenti penali, quando tale valutazione risulti adeguatamente motivata.
  • La preclusione devolutiva in appello impedisce di introdurre in cassazione censure nuove su punti non contestati nel gravame di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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