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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34320/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p. e correlati) e reati connessi; il ricorrente deduceva 19 doglianze tra cui: insufficienza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (la denuncia di smarrimento della carta di circolazione non integrerebbe l'elemento materiale e il dolo specifico), errori nella sussunzione e nella valutazione delle prove, violazioni del principio di correlazione imputazione/sentenza, omissione di rinnovazione istruttoria in appello (audizione del teste Enzo Bellini), contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto e violazione dei principi di personalità della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, disordine e ripetitività delle censure, ritenendo che le doglianze non consentivano un sindacato utile di legittimità. Quanto al merito, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva riconosciuto la provenienza delittuosa del veicolo (richiamo agli accertamenti di polizia giudiziaria) e aveva qualificato la denuncia di smarrimento come operazione idonea a inserirsi nella catena causale del riciclaggio, anche se l'imputato aveva compiuto in concreto solo quella condotta. Conseguentemente è stata confermata la condanna resa in primo grado (pena già indicata: 5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 8.000 di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena). Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è interpretato in senso ampio come "reato a forma libera": sono punite sia le operazioni che trasformano o alterano il bene sia quelle che, pur senza modificare il bene (es. falsificazione della carta di circolazione), ostacolano l'accertamento della sua provenienza illecita. Anche condotte apparentemente limitate (es. denuncia di smarrimento finalizzata all'ottenimento di un duplicato) possono inserirsi nella catena causale della "ripulitura" e integrare il reato, se idonee a dissimulare l'origine del bene e finalizzate a tale risultato.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma menzionata nell'intestazione come reato contestato in combinazione; il riferimento conferma la pluralità delle contestazioni, ma la decisione si focalizza soprattutto sul riciclaggio e sulla rilevanza della falsa denuncia come elemento integrativo della condotta dissimulatoria.

  • artt. 610, comma 1 e 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza trattazione orale, nei limiti consentiti dal codice; implicano limiti procedurali alla presenza e alla richiesta di trattazione orale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto come limite alla motivazione: il ricorso doveva essere motivato nei limiti richiesti dalla disposizione sulle modalità di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso violare tali limiti per vaghezza e disordine.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizione che individua i motivi di ricorso in cassazione e richiede specificità; la Corte ha rilevato che molte doglianze erano generiche e reiterative di questioni già decise in appello, con conseguente inammissibilità.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità di dedurre in cassazione questioni non sollevate in appello (limitazione delle censure di diritto tardive).

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado e ai limiti della rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che la trasformazione radicale del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che non è compito della Cassazione selezionare tra vizi genericamente denunciati; indica i limiti del sindacato sulla motivazione che la rende esaustiva e specifica.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Usato come parametro per valutare la genericità delle doglianze: la mancanza di correlazione tra impugnazione e motivazione di appello comporta inammissibilità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto rispettato tale principio poiché la condotta per la quale Cannarile era stato riconosciuto responsabile (denuncia di smarrimento della carta di circolazione) rientrava nel capo di imputazione e contribuiva al nucleo del fatto contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del grado di giudizio e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione, ritenendo rispettati i limiti processuali e i diritti di difesa nel corso del procedimento.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere chiaro, organizzato e specifico: doglianze generiche, ridondanti o presentate in forma caotica sono causa di inammissibilità.
  • Non è consentito in cassazione sollevare per la prima volta questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello (salvo limiti eccezionali): le censure tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3.
  • La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello decide sulla necessità di nuove prove e la Cassazione sindaca la motivazione soltanto nei limiti della non manifesta illogicità.
  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) va interpretato in termini funzionali: anche condotte che non modificano materialmente il bene (es. falsificazione di documenti o false comunicazioni volte a ottenere duplicati) possono integrare il reato se sono idonee e finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • La correlazione fra imputazione e sentenza deve essere valutata concretamente: la condotta riconosciuta dal giudice (anche se frazione di un più ampio disegno criminoso) può suffragare la responsabilità per il reato complessivo se inserita nella catena causale della ripulitura del bene.
  • Quando si censurano valutazioni di merito (giudizio sulla credibilità, valutazione delle prove tecniche), la Cassazione interviene solo in presenza di vizio di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rilettura ex novo del merito.

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