Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione di dei vincitori, di cui al Concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - del 4 aprile 2024, approvata con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 9 aprile 2025, pubblicato in pari data, nonché del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato dell’8 maggio 2025, pubblicato in pari data, con il quale è stata rideterminata la predetta graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori; 2) della valutazione della Commissione esaminatrice per il Concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, del 4 aprile 2024; 3) della scheda titoli, nella parte in cui ha previsto l'interruzione di anzianità del ricorrente dal 31 gennaio 2005 al 31 gennaio 2010 per sospensione disciplinare, nonché dal 22 dicembre 2021 al 25 marzo 2022 per sospensione per inadempimento obbligo vaccinale; 4) di ogni atto presupposto e conseguenziale; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione al corso di formazione per Vice Ispettore, per errata quantificazione del punteggio attribuibile al candidato, previa rideterminazione del punteggio attribuito; con conseguente condanna in forma specifica dell'amministrazione ad inserire il ricorrente nel novero dei soggetti ammessi all'espletamento del corso di formazione, previa rideterminazione del punteggio ad esso spettante e riposizionamento del medesimo in posizione utile della graduatoria impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, successivamente rettificata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli per 959 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, nonché la valutazione della commissione e la scheda titoli, chiedendo la rideterminazione del punteggio e l’ammissione al corso di formazione. In particolare, ha contestato l’interruzione dell’anzianità di servizio per periodi di sospensione disciplinare e di sospensione connessa all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, nonché la mancata valutazione di un corso di “guida sicura”. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha riesaminato la posizione del candidato, riconoscendogli il punteggio massimo di tre punti per l’anzianità complessiva di servizio, e ha adottato un provvedimento di rettifica della graduatoria. Il ricorrente non ha tuttavia impugnato né il verbale di riesame, parzialmente sfavorevole, né il decreto di rettifica della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase ha rilevato, da un lato, che il riesame amministrativo e la successiva rettifica della graduatoria, non impugnati dal ricorrente, potrebbero determinare l’improcedibilità del ricorso, poiché gli atti sopravvenuti hanno inciso sulla posizione contestata. Dall’altro lato, ha ritenuto che le doglianze relative alla mancata valutazione del corso di “guida sicura” non presentassero, prima facie, profili di evidente fondatezza, anche alla luce delle deduzioni dell’amministrazione non contestate dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione riesamina la posizione del candidato e adotta una rettifica della graduatoria, il ricorrente deve impugnare tempestivamente gli atti sopravvenuti che risultino ancora lesivi; la mancata impugnazione può determinare l’improcedibilità del ricorso originario.
- In sede cautelare, la mancata evidenza prima facie della fondatezza delle censure, unitamente alle deduzioni dell’amministrazione non contestate, giustifica il rigetto della domanda di sospensione.
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