Sentenza n. 348/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- del 20.4.2021 a firma del Responsabile del IV Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di Noci, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “D” DPR 380/2001 dell’immobile sito in Noci alla Via -OMISSIS-, in Catasto Fabbricati al Fg. -OMISSIS-, P.lla -OMISSIS-, sub -OMISSIS- (all. 1), nonché per l'annullamento, previa sospensiva di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire del 20 aprile 2021 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire deducendo, in sintesi: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta, nonché violazione dell'art. 832 c.c., sostenendo che il progetto avrebbe interessato una porzione della propria particella e che l'edificio esistente presentasse difformità rispetto alla licenza edilizia del 1966; 2) violazione delle distanze, assumendo che l'edificio realizzato fosse stato traslato rispetto alla posizione autorizzata nel 1966, con conseguente avvicinamento al confine; 3) mancata allegazione del documento attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria sulle difformità dell'edificio preesistente e sulle tolleranze costruttive; 4) illegittimità del titolo per l'assenza, al momento della domanda, della relazione geologica, delle indagini geofisiche e delle indagini geognostiche richieste per un intervento in zona sismica. Le controinteressate hanno inoltre eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio erano state presentate due SCIA non impugnate, recanti una riduzione di superfici e volumi e un maggiore distacco dai confini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In via preliminare ha dichiarato di poter prescindere dall'eccezione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, decidendo direttamente nel merito. Quanto alla pretesa lesione della proprietà e all'asserita inclusione di una porzione della particella del ricorrente, il Collegio ha rilevato che il permesso era rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e non poteva quindi definire o pregiudicare i rapporti dominicali; inoltre, gli elementi documentali e lo stato dei luoghi indicavano che le aree controverse ricadevano nella particella delle controinteressate, mentre il dato catastale era riconducibile a un errore di accatastamento. Le dichiarazioni di possesso ultraventennale contenute nel preliminare, non specificamente contestate dal ricorrente, erano altresì compatibili con l'usucapione allegata dalle controinteressate. Il Collegio ha escluso anche la violazione delle distanze, osservando che l'amministrazione aveva svolto un'adeguata istruttoria su superfici, volumi, distacchi e localizzazione: la distanza tra i fabbricati era di quasi cinque metri, superiore al minimo previsto dall'art. 873 c.c.; il nuovo volume era inferiore sia a quello preesistente sia a quello consentito dalla disciplina vigente; la traslazione della sagoma era minima, parallela al confine e non comportava un avvicinamento alla proprietà del ricorrente. La mera differenza derivante dal confronto con le risultanze catastali non dimostrava una diversa localizzazione dell'edificio. La ricostruzione, inoltre, era consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti dall'art. 2-bis d.P.R. 380/2001. Quanto allo stato legittimo, il TAR ha affermato che gli artt. 9-bis e 34-bis d.P.R. 380/2001 perseguono una verifica sostanziale della conformità dell'intervento e non impongono formalismi costitutivi: l'assenza di uno specifico documento separato non determina l'illegittimità del titolo quando la conformità risulti dal complesso degli elementi istruttori e il tecnico abbia asseverato la conformità dell'intervento. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva acquisito elementi sufficienti e il ricorrente non aveva dimostrato difformità idonee a incidere sulla legittimità dell'edificio né il superamento delle tolleranze. Infine, la mancanza della relazione geologica e delle indagini sismiche al momento della domanda non invalidava il permesso di costruire: secondo il Collegio, la documentazione sismica e l'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale sono necessarie per l'inizio dei lavori, non costituiscono presupposto per il rilascio del permesso, e nel caso concreto erano state comunque depositate con una successiva SCIA in variante, anteriormente alla notifica del ricorso. Le ulteriori SCIA del 2023 e del 2024, non impugnate, avevano ridotto ulteriormente superfici e volumi e aumentato il distacco dai confini. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune e delle controinteressate, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La demolizione e ricostruzione dell'immobile è stata qualificata nell'ambito degli interventi edilizi di cui alla disposizione.
art. 2-bis d.P.R. 380/2001
in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici… la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti
La ricostruzione può essere assentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche in deroga alla disciplina sopravvenuta.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati
La verifica dello stato legittimo ha natura sostanziale e deve essere compiuta attraverso il complesso degli elementi documentali e istruttori; la specifica attestazione non ha valore costitutivo della legittimità dell'intervento.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le difformità esecutive contenute nei limiti previsti dalla norma possono rientrare nelle tolleranze costruttive e non incidere sulla legittimità edilizia.
art. 873 c.c.
La distanza minima tra costruzioni su fondi confinanti non aderenti è stata individuata in tre metri; il rispetto della distanza preesistente è stato valutato anche alla luce del principio di prevenzione.
art. 91, comma 1, d.P.R. 380/2001
nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore
Disciplina gli adempimenti di preavviso e trasmissione relativi agli interventi nelle zone sismiche.
art. 94, comma 1, d.P.R. 380/2001
fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione
L'autorizzazione sismica è necessaria prima dell'inizio dei lavori, ma non costituisce presupposto per il rilascio del permesso di costruire.
art. 93 d.P.R. 380/2001
Il progetto strutturale deve essere depositato secondo la disciplina degli interventi in zona sismica; nel caso concreto il deposito era previsto prima della realizzazione delle opere strutturali.
art. 832 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa lesione del diritto di proprietà, ma il giudice ha ritenuto che il titolo edilizio, rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, non definisse i rapporti dominicali.
Massime di principio
- Il permesso di costruire è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e non è lo strumento idoneo a definire o pregiudicare controversie sulla proprietà, sui confini o sull'usucapione; il dato catastale, se contestato e non coerente con lo stato dei luoghi e con gli ulteriori elementi documentali, non è di per sé decisivo per dimostrare la titolarità dell'area interessata dall'intervento.
- La mera rototraslazione o il lieve spostamento planimetrico di un edificio rispetto al progetto originario non integra una variazione essenziale quando non comporti una significativa diversa localizzazione, non avvicini il fabbricato al fondo confinante e lasci invariati, in sostanza, sedime, sagoma e distanze rilevanti.
- Nel rilascio di un titolo per demolizione e ricostruzione, l'amministrazione deve verificare il rispetto delle distanze, dei parametri volumetrici e della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento; la ricostruzione può comunque essere assentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, ai sensi dell'art. 2-bis d.P.R. 380/2001.
- Gli artt. 9-bis e 34-bis d.P.R. 380/2001 non attribuiscono valore costitutivo a un autonomo documento formale sullo stato legittimo: l'assenza di tale documento non comporta, da sola, l'illegittimità del titolo se la conformità sostanziale dell'intervento risulta dal complesso degli elementi istruttori e dall'asseverazione tecnica, ferma la necessità di verificare le eventuali difformità e tolleranze.
- Nelle zone sismiche, gli adempimenti relativi alla relazione geologica, alle indagini e all'autorizzazione sismica, secondo la disciplina richiamata, sono funzionali all'inizio dei lavori e non costituiscono necessariamente presupposto per il rilascio del permesso di costruire, quando la normativa e la modulistica applicabili ne consentano la produzione successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →