Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2004, emesso con riferimento al possesso di due piattaforme petrolifere situate nel mare antistante il territorio comunale. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo le piattaforme marine non assoggettabili all'imposta; la CTR aveva confermato la decisione, escludendo che il fondo marino su cui insistevano costituisse territorio comunale. Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma in pendenza del giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso, allegando che la lite era stata definita stragiudizialmente mediante verbale di conciliazione; la rinuncia veniva accettata dalla società controricorrente tramite sottoscrizione del procuratore costituito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, regolarmente formulata e notificata, nonché della sua accettazione da parte della controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese e ha negato l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la funzione anti-dilatoria dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e precisando che il meccanismo opera per l'inammissibilità originaria del ricorso, non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
artt. 390 e ss. c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se espressa con atto univoco, sottoscritta dal difensore munito dei poteri necessari e regolarmente notificata, determina l'estinzione del giudizio, specie se accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato ha finalità sanzionatoria e anti-dilatoria e si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha introdotto il meccanismo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di decisione sul merito.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità, è sufficiente che la rinuncia sia espressa in modo univoco, sottoscritta da difensore munito di poteri e regolarmente notificata.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone una soccombenza processuale nel senso rilevante dalla norma e non si applica quando l'impugnazione sia divenuta improcedibile o estinta per rinuncia sopravvenuta.
- La ratio del contributo unificato aggiuntivo è disincentivare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; pertanto la sanzione processuale va interpretata restrittivamente.
- Se il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò risulti coerente con la definizione del processo e con l'assetto concordato tra le parti.
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