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Sentenza

Sentenza n. 8231/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43983 presentata in data 24 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 10 aprile 2025 E PER LA CONDANNA della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120

Giustizia amministrativa202601506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento e la scadenza del termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, oltre al termine generale di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è stato individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. In base all'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, il termine era decorso senza provvedimento finale, il Tribunale ha accertato l'inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi se sono richieste integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    È richiamato per attestare l'attuale denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
  • Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
  • Nel giudizio contro il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato in sentenza, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale spettante all'autorità competente.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che ordina di provvedere, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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