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Sentenza

Sentenza n. 16591/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dalla Azienda sanitaria locale Roma 2 in data -OMISSIS-; - del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato dalla Azienda sanitaria locale Roma 2 in data -OMISSIS-; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dalla Azienda sanitaria locale Roma 2 in data -OMISSIS-; - di tutti gli ulteriori atti, provvedimenti e comportamenti amministrativi, connessi, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202306240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio medico dell’ASL che ha modificato in autotutela la valutazione di idoneità della lavoratrice alla mansione di operatore ecologico, riconoscendola idonea per tre mesi, e successivo rigetto dell’istanza di revisione proposta dal datore di lavoro

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa datrice di lavoro ha chiesto l’annullamento della valutazione dell’ASL Roma 2 che, accogliendo l’istanza di autotutela della lavoratrice, aveva modificato il precedente giudizio medico di parziale idoneità — con obbligo di utilizzare otoprotettori in caso di esposizione a rumore superiore a 80 dBA — riconoscendola temporaneamente idonea alla mansione di operatore ecologico per tre mesi e disponendo una successiva visita periodica. È stato impugnato anche il successivo rigetto dell’istanza di revisione presentata dall’impresa. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel merito. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la lavoratrice controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione dell’ASL e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La valutazione contestata è un giudizio medico sull’idoneità alla mansione specifica nell’ambito di un rapporto di lavoro privatistico, non un provvedimento autoritativo adottato nell’esercizio di un potere pubblico: incide sui diritti e sugli obblighi del rapporto di lavoro e non coinvolge posizioni di interesse legittimo. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La decisione sulla giurisdizione ha assorbito l’esame delle ulteriori questioni, compresa l’eccezione di inammissibilità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione citata.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

  • art. 409, comma 1, n. 1 c.p.c.

    Ne discende che la cognizione della presente controversia deve essere ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 1 c.p.c.

    La controversia relativa alla correttezza del giudizio medico sull’idoneità alla mansione, quando questo incide sulle posizioni di diritto e obbligo proprie di un rapporto di lavoro subordinato privato, appartiene alla giurisdizione ordinaria in funzione di giudice del lavoro.

  • art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008

    Viepiù, va osservato come «l’art. 41, comma 9 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 […] non è norma di azione ma di relazione poiché definisce il contenuto della prestazione del lavoratore subordinato condizionando, al contempo, il potere organizzativo del datore di lavoro ed, eventualmente, la sua facoltà di recesso dal rapporto in caso di accertata incollocabilità del dipendente nell’organico aziendale alla luce del giudizio medico espresso sulla idoneità specifica alle mansioni.

    La disposizione disciplina una relazione di diritto del lavoro: il giudizio medico sull’idoneità specifica condiziona la prestazione del lavoratore e il potere organizzativo del datore, senza configurare per ciò solo l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo.

Massime di principio

  • Le controversie sulla correttezza del giudizio medico dell’ASL relativo all’idoneità di un lavoratore alla mansione specifica, quando la valutazione incide su diritti e obblighi di un rapporto di lavoro subordinato privatistico e non esprime l’esercizio di un potere pubblico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La natura pubblica dell’organo sanitario che formula la valutazione non basta a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che l’atto costituisca esercizio di un potere autoritativo volto alla cura di un interesse pubblico, anziché un accertamento medico destinato a incidere sul rapporto di lavoro privatistico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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