Cassazione Penale, Sentenza n. 02651/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della norma, lamentando l'assenza di una valutazione effettiva dell'attualità della sua pericolosità sociale. Si evidenziava che il decreto impugnato era stato notificato oltre tre anni dopo la camera di consiglio e quattro anni dalla pronuncia del provvedimento genetico e che, nella documentazione, i precedenti risultavano datati e mancavano elementi di pericolosità successivi (contatti, frequentazioni o attività delittuose recenti). Inoltre si sosteneva la violazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 per l'anticipata esecuzione di una misura basata su fatti ormai obsoleti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la pericolosità sociale deve sussistere al momento della decisione di primo grado e che il ricorso in Cassazione non è la sede corretta per chiedere la valutazione di un'eventuale venuta meno della pericolosità successiva all'adozione del provvedimento. La Corte ha richiamato l'art. 11 d.lgs. 159/2011 come strumento per ottenere la revoca o la modifica della misura in fase di esecuzione mediante istanza autonoma al tribunale che emanò il provvedimento. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b)
violazione dell’art. 606, lett b, cod. proc. pen.
La doglianza su inosservanza di legge è stata ritenuta manifestamente infondata: la Cassazione ricorda che l'esame della correttezza della valutazione probatoria circa la pericolosità sociale non è provvedimento che legittimi l'impugnazione per cassazione quando la questione attiene alla possibilità di revoca o modifica del provvedimento in esecuzione
art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. 159/2011
violazione dell’art. 14, comma 2 ter d. lgs. 159/2011
La Corte rileva che la semplice tardiva esecuzione non determina automaticamente la violazione della norma; la normativa di prevenzione ammette rimedi specifici (revoca/modifica) per sopravvenuta mancanza dei presupposti
art. 11 d.lgs. 159/2011
"sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose"; "dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"
L'art. 11 disciplina la revoca o la modifica della misura di prevenzione in fase di esecuzione: l'interessato deve proporre istanza al giudice che ha emanato il provvedimento e, se la pericolosità è venuta meno o mutata, il giudice può revocare o modificare la misura previa audizione dell'autorità proponente
art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Norma che autorizza la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile e siano ravvisati profili di colpa
art. 611 cod. proc. pen.
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata la previsione procedurale relativa all'udienza di trattazione del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione va valutata al momento in cui è adottata la decisione di primo grado: un ritardo nell'esecuzione o nella notificazione non invalida automaticamente la decisione
- Se il ricorrente ritiene sopravvenuta la cessazione o l'affievolimento della pericolosità sociale, il rimedio adeguato è un'istanza autonoma di revoca o modifica ex art. 11 d.lgs. 159/2011 al tribunale che ha emesso la misura, non il ricorso per cassazione
- La Corte di cassazione non è la sede appropriata per riesaminare fatti e circostanze sopravvenuti dopo la decisione: questioni di fatto o di attualità della pericolosità devono essere affrontate in sede di esecuzione mediante gli strumenti previsti dalla legge
- Presentare ricorsi in Cassazione su questioni che attengono a sopravvenienze fattuali può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di rifondere le spese processuali e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se la doglianza è manifestamente infondata
- È utile produrre, in caso di istanza di revoca, elementi probatori aggiornati che dimostrino la cessazione delle condizioni di pericolosità (assenza di nuovi reati, relazioni, contatti o attività delittuose) per ottenere una revisione della misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02658/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02440/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02443/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02444/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02445/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02543/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →