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Sentenza

Sentenza del 31/01/2018 n. 2397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ai fini IRES e IRAP per il 2006, di una minusvalenza derivante dalla svalutazione della partecipazione nella controllata estera C. Gmbh. Secondo l'Ufficio, la fusione per incorporazione di NI Gmbh in C. Gmbh era un'operazione elusiva, inopponibile ai fini fiscali ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, perché finalizzata principalmente a ottenere un risparmio d'imposta e priva di valide ragioni extrafiscali. L'Agenzia sosteneva inoltre che la sentenza della CTR fosse immotivata o erroneamente motivata e che non avesse esaminato adeguatamente le ragioni economiche dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR e ha affermato che la presenza di un vantaggio fiscale non rende automaticamente elusiva un'operazione: anche ragioni extrafiscali concorrenti possono escludere l'elusività, purché siano effettive, concrete e non meramente marginali o teoriche. Nel caso concreto, le ragioni strategiche e di convenienza economica riconosciute dai giudici di merito erano state ritenute sufficientemente valide. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

    L'operazione è elusiva quando è priva di valide ragioni economiche, aggira obblighi o divieti fiscali e produce un vantaggio tributario indebito. La presenza di ragioni economiche concorrenti non esclude l'elusività se esse sono solo marginali o teoriche; non è però necessario che tali ragioni siano predominanti o assorbenti, essendo sufficiente che siano concretamente attendibili e non irrilevanti.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza non è nulla se contiene una motivazione comprensibile e non meramente apparente, anche quando la parte contesta la completezza o la persuasività del ragionamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo il D.L. n. 83/2012

    In cassazione è deducibile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la richiesta di rivalutare globalmente le prove o il ragionamento del giudice di merito.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche a sostegno dell'operazione grava sul contribuente.

  • Art. 53 Cost.

    La norma è richiamata nel quadro del principio di capacità contributiva e del contrasto all'abuso del diritto tributario, ma la decisione precisa che il conseguimento di un risparmio fiscale non è di per sé illecito se l'operazione è sostenuta da ragioni economiche effettive.

Massime di principio

  • Un'operazione con effetti di risparmio fiscale non è automaticamente elusiva: occorre verificare se sia sostenuta da ragioni economiche effettive, concrete e non meramente marginali.
  • Le ragioni extrafiscali non devono necessariamente essere predominanti rispetto al vantaggio fiscale; devono però avere una consistenza sufficiente a fornire una spiegazione attendibile dell'operazione.
  • La valutazione delle ragioni economiche è principalmente una questione di fatto riservata ai giudici di merito. In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove.
  • Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente gli obiettivi industriali, strategici, organizzativi o finanziari dell'operazione e dimostrare che tali obiettivi hanno avuto concreta incidenza sulla scelta effettuata.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare non solo l'esistenza di un vantaggio fiscale, ma anche la reale consistenza delle ragioni extrafiscali e spiegare perché esse siano marginali, inattendibili o non idonee a giustificare l'operazione.

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