Regolamento (UE) 2020/2211
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2211 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime fitosanitario dell'Unione aggiornando l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare determinati tuberi di Solanum verso l'UE. A seguito della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito viene inserito tra i paesi ammessi, ma solo se continua a dimostrare annualmente l'assenza di Clavibacter sepedonicus sul proprio territorio. L'atto si applica dal 1° gennaio 2021 e precisa che, ai fini dell'allegato, il riferimento al Regno Unito non comprende l'Irlanda del Nord.
Modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per includere il Regno Unito tra i paesi terzi da cui possono essere introdotti nell'Unione taluni tuberi di Solanum e ibridi, a condizioni fitosanitarie specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell'Unione europea che gestiscono l'introduzione di tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli delle voci 15 e 16 dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Riguarda in particolare l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'importazione e le condizioni fitosanitarie per l'ammissione di tali prodotti nell'Unione. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è incluso nell'elenco, con esclusione dell'Irlanda del Nord ai fini dell'allegato, in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; il regolamento non modifica il regime applicabile ai paesi già elencati né le norme generali di protezione fitosanitaria dell'UE.
Modifica dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito
Il regolamento adegua il quadro fitosanitario dell'Unione alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito. In particolare, modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire il Regno Unito tra i paesi terzi da cui possono essere introdotti nell'Unione taluni tuberi di Solanum L. e relativi ibridi, nel rispetto di specifiche condizioni relative a Clavibacter sepedonicus.
Contesto normativo e ratio dell'intervento
L'atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e in particolare sull'articolo 40, paragrafo 3. I considerando richiamano che il regolamento (UE) 2019/2072 stabilisce misure di protezione contro gli organismi nocivi applicabili nel territorio dell'Unione e che, fino al 31 dicembre 2020, tale diritto continuava ad applicarsi al e nel Regno Unito in forza dell'accordo di recesso. Il Regno Unito aveva chiesto di essere riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato a decorrere dal 1° gennaio 2021, e la Commissione prende atto dei risultati delle indagini annuali e dell'assenza di intercettazioni dell'organismo durante gli spostamenti delle piante specificate.
Ambito oggettivo: tuberi di Solanum e organismi nocivi rilevanti
La modifica riguarda i tuberi della specie Solanum L. e i relativi ibridi, esclusi quelli già contemplati dalle voci 15 e 16 dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072. L'intervento è centrato sul marciume anulare della patata, causato da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., organismo per il quale la direttiva 93/85/CEE disciplina i provvedimenti di lotta negli Stati membri.
Regime per i paesi terzi e inserimento del Regno Unito
La nuova formulazione della voce 17 dell'allegato VI conferma anzitutto l'esclusione di taluni paesi già individuati, e poi consente l'introduzione nell'Unione dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni. Tali condizioni consistono, in alternativa, nel riconoscimento ufficiale di indennità da Clavibacter sepedonicus ai sensi dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure nel riconoscimento di equivalenza della legislazione nazionale rispetto alle norme UE di lotta contro tale organismo.
Il Regno Unito è aggiunto espressamente a questo elenco, ma con una condizione specifica: esso deve trasmettere alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino l'assenza di Clavibacter sepedonicus nel corso dell'anno precedente. Tale previsione mira a mantenere la qualifica fitosanitaria del territorio britannico per consentire la continuazione degli scambi alle condizioni stabilite.
Esclusione dell'Irlanda del Nord
Il regolamento precisa, mediante una nota a piè di pagina nell'allegato, che ai fini del medesimo allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord. La precisazione è coerente con l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 del protocollo, come richiamato nei considerando.
Decorrenza e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2021, in coerenza con la scadenza del periodo di transizione del recesso britannico. Come per tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2072
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento. La modifica incide sulla voce 17, quarta colonna, relativa ai paesi terzi da cui possono essere introdotti nell'Unione i tuberi di Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli delle voci 15 e 16.
Inserimento del Regno Unito tra i paesi autorizzati con condizione annuale
Nella nuova formulazione della voce 17, il Regno Unito è incluso tra i paesi terzi ammessi, purché trasmetta alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che Clavibacter sepedonicus non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente. Il testo specifica che, ai fini dell'allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
Conferma dei criteri alternativi già previsti per altri paesi
Per i paesi terzi elencati nella voce 17, il testo conferma che l'introduzione è consentita se il paese è riconosciuto indenne da Clavibacter sepedonicus conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 oppure se la sua legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro tale organismo nocivo, sempre secondo la procedura dell'articolo 107 del medesimo regolamento.
Decorrenza e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto Brexit
L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell'articolo 40, paragrafo 3, e tiene conto dell'accordo di recesso del Regno Unito, del periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020 e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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