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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11235/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva dal fatto che l'istituto di credito, nell'incassare per conto della società ricorrente ricevute bancarie e assegni emessi a suo favore, aveva trattenuto le somme riscosse imputandole a copertura di pregresse esposizioni debitorie della cliente. La società, poi in liquidazione e concordato preventivo, agiva per ottenere la restituzione di quanto ritenuto indebitamente trattenuto. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva qualificato l'operazione come rientrante in una linea di finanziamento autoliquidante, ravvisando un collegamento strutturale e funzionale tra anticipazione bancaria e mandato all'incasso, con conseguente operatività di un patto di compensazione e esclusione dell'art. 56 l. fall. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1260, 1264 e 2729 c.c., per avere la Corte valorizzato un'asserita cessione di credito e una compensazione non consentite; 3) violazione dell'art. 1362 c.c., per avere ritenuto esistente un patto di compensazione senza specifica clausola scritta; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'incompatibilità tra cessione del credito e compensazione atipica; 5) ulteriore censura in fatto, comunque ritenuta non scrutinabile per la c.d. doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era chiara, coerente e idonea a sorreggere la decisione, non essendo ravvisabile una motivazione meramente apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le doglianze sulla cessione del credito non colpivano la ratio decidendi, dato che la Corte di merito aveva escluso proprio la cessione; quanto all'art. 2729 c.c., la censura si risolveva in una diversa ricostruzione del fatto e non denunciava correttamente la violazione dei criteri legali delle presunzioni. Ha ritenuto non scrutinabile il terzo motivo perché l'asserito errore interpretativo era comunque assorbito dal ragionamento presuntivo non validamente censurato e, inoltre, la Corte territoriale aveva escluso che il patto di compensazione richiedesse a pena di nullità la forma scritta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché ancora fondato su una ricostruzione fattuale incompatibile con la decisione impugnata, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone in modo chiaro e coerente le ragioni della decisione, consentendo il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il livello del "minimo costituzionale"; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.

  • art. 1260 c.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non pertinente perché la Corte di merito aveva escluso in fatto la cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    Come per l'art. 1260 c.c., la censura è stata considerata estranea alla ratio della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione sulla cessione del credito.

  • art. 2729 c.c.

    La denuncia di violazione delle presunzioni è ammissibile solo se si contesta che il giudice abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o abbia fondato l'inferenza su un fatto storico non idoneo; non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza ermeneutica non è scrutinabile se si fonda su un presupposto fattuale già escluso o se resta assorbita dalla mancata censura del ragionamento presuntivo su cui la decisione poggia.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 56 l. fall.

    La Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile la norma perché la vicenda era qualificata come compensazione impropria nell'ambito di un collegamento funzionale tra anticipazione e incasso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga errata o non condivisibile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti legali della presunzione o l'utilizzo di un fatto base non idoneo; non è ammissibile quando mira soltanto a sostituire una diversa inferenza probabilistica a quella accolta dal giudice di merito.
  • L'errore di interpretazione contrattuale non può essere utilmente dedotto se si fonda su una ricostruzione fattuale non accolta dalla sentenza impugnata o se la censura non aggredisce la ratio decidendi effettiva.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente individui specificamente divergenze tra le due decisioni nei limiti consentiti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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