Cassazione Penale, Sentenza n. 12246/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per molteplici censure tra cui: insufficiente o illogica motivazione basata prevalentemente su intercettazioni (cd. "droga parlata") senza sequestri o analisi chimiche; mancata o non documentata attribuzione delle utenze telefoniche (richiesta perizia fonica o inesatta identificazione per riconoscimento da parte della polizia giudiziaria); utilizzabilità e legittimità delle intercettazioni disposte in altro procedimento e loro estensione; travisamento del significato delle conversazioni, mancanza di riscontri oggettivi sui movimenti/mezzi per l'attribuzione del ruolo di corriere; errata qualificazione del fatto rispetto all'art. 73 DPR 309/1990 (ipotesi lieve comma 5) e conseguente estinzione per prescrizione; omissione del dispositivo in relazione al capo 12) (Ciotola). Alcuni ricorsi hanno altresì denunciato violazioni costituzionali e di garanzie processuali con riferimento all'uso di dichiarazioni rese senza pieno contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (tra cui Cozzolino G., Bianchi A., Daja Y., Spinelli C., Gega E., Velja R., Velja R., Di Rocco G., Gargivolo E.) per mancanza di specificità o perché le questioni erano già state affrontate e adeguatamente motivate dai giudici di merito. Ha invece accolto e disposto annullamenti con rinvio parziali per: Ciotola Massimo (annullamento e rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la mancanza di statuizione nel dispositivo sul capo 12)), D'Incecco Raffaele (annullamento e rinvio per mancata prova certa del suo concorso nel capo 28)), Sanna Luca (annullamento limitato al capo 21) con rinvio; il ricorso di Sanna è dichiarato inammissibile nel resto), Matticoli Ivano (annullamento e rinvio alla Corte d'appello di Perugia). La Corte ha ribadito i principi sul valore probatorio delle intercettazioni quando risultino inequivoche e sull'onere di specificare e produrre in cassazione gli atti processuali contestati (es. decreti autorizzativi). Condanna i ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili al pagamento delle spese processuali e una somma di Euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (comma 1 e comma 5)
La Corte ha valutato la distinzione tra la fattispecie ordinaria e l'ipotesi lieve (comma 5). Ha richiamato che la derubricazione all'ipotesi lieve comporta effetti sulla pena e sulla prescrizione, ma ha ritenuto legittimo il mantenimento della qualificazione piu' grave quando intercettazioni rivelino accordo su quantità, qualità e prezzo e quando i quantitativi sequestrati non siano modesti
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha valutato l'esclusione o l'applicazione della circostanza aggravante relativa ai quantitativi ingenti, confermando che la circostanza va motivata sulla base degli elementi probatori
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha verificato i limiti di ammissibilita' e ha richiamato che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione di fatto ma solo l'esame di specifici vizi di diritto e di manifesta illogicità della motivazione
Codice di procedura penale, art. 192
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il criterio per la valutazione delle 'droga parlata': le intercettazioni devono essere valutate con particolare rigore e, se esistono piu' ipotesi plausibili, la scelta che conduce alla condanna deve poggiare su indizi capaci di escludere ragionevolmente le alternative
Codice di procedura penale, art. 270
La Corte ha considerato ammissibile l'utilizzo in un procedimento di intercettazioni disposte in altro procedimento quando ricorrono i requisiti legali (connessione o limiti normativi), rigettando l'eccezione di inutilizzabilità quando non specificamente dedotta e documentata
Costituzione, art. 111
Richiamato in tema di garanzia del contraddittorio e della inammissibilita' di prove riferite 'per sentito dire' prive di adeguato contraddittorio; la Corte ha valutato se dichiarazioni fossero state utilizzate senza pieno contraddittorio
Codice di procedura penale, art. 546 e art. 179
art. 546 e art. 179 cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che la mancanza di statuizione nel dispositivo su un capo di imputazione determina nullità limitata di quella parte della sentenza e richiede annullamento e rinvio; la mancata decisione sull'azione penale non puo' essere sanata con semplici correzioni materiali
Codice di procedura penale, art. 130
La Corte ha escluso la possibilita' di utilizzare la procedura di correzione dell'errore materiale quando l'omissione attiene a decisioni essenziali del dispositivo, richiedendo invece annullamento e rinvio
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena cui la Corte richiama l'obbligo di motivazione della dosimetria e il controllo limitato del giudice di legittimità sull'esercizio discrezionale del giudice di merito
Massime di principio
- Intercettazioni che riportano accordo inequivoco su quantità, qualita' e prezzo possono essere decisive anche in assenza di sequestro, ma devono essere motivate con rigore e in modo da escludere alternative plausibili
- La 'droga parlata' impone al giudice una valutazione particolarmente rigorosa; se esistono letture alternative ragionevoli, prevale il principio di favore rei
- L'attribuzione di utenze e l'identificazione delle voci non richiede sempre perizia fonica: il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria e altri elementi contestuali possono essere sufficienti, salvo che la difesa indichi elementi concreti contrari
- La deduzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni deve essere specifica e deve indicare e, se necessario, allegare i decreti o atti autorizzativi contestati; obiezioni generiche sono inammissibili
- Omissioni del dispositivo (mancata statuizione su un capo) determinano nullità parziale della sentenza e impongono annullamento e rinvio, non semplice rettifica materiale
- La Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito se la motivazione non e' manifestamente illogica; il ricorso che prospetti solo una lettura alternativa del compendio probatorio e' inammissibile
- Quando si contesta la qualificazione del reato (ipotesi lieve vs ordinaria) e la prescrizione, il giudice di merito deve motivare la ricostruzione in rapporto ai sequestri, ai quantitativi e agli elementi intercettivi; in presenza di incertezza la riqualificazione in favore dell'imputato puo' determinare l'estinzione per prescrizione
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