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Ordinanza

Ordinanza n. 7259/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli impianti ammessi dalla procedura competitiva ex D.M. 457/2024;

Giustizia amministrativa202603626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria degli impianti ammessi alla procedura competitiva indetta ai sensi del D.M. 457/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla graduatoria degli impianti ammessi al beneficio previsto dalla procedura competitiva disciplinata dal D.M. 457/2024. Il giudizio coinvolge numerosi controinteressati, individuati nei beneficiari ammessi a contributo e collocati nell’elenco oggetto di impugnativa. Il TAR, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Considerato l’elevato numero dei destinatari e l’onerosità delle notificazioni individuali, la ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

La decisione

Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili nell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo. La notificazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GSE del testo integrale del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale, delle parti, dell’ordinanza autorizzativa e dell’avviso che la pubblicazione avviene in esecuzione del provvedimento. Il GSE dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un attestato della pubblicazione e predisporre un collegamento in home page denominato “Atti di notifica”. Gli adempimenti dovranno essere compiuti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro gli ulteriori dieci giorni; l’inosservanza comporterà l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35 e 49 c.p.a. La ricorrente dovrà sostenere l’eventuale costo documentato della pubblicazione. È stata fissata l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per la trattazione del merito, mentre le spese sono state rimesse alla decisione definitiva. Nessuna valutazione è stata svolta sulla fondatezza dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    la notificazione per pubblici proclami

    Consente, quando la notificazione ordinaria è sommamente difficile per l’elevato numero dei destinatari, di procedere mediante pubblici proclami, assicurando comunque l’indicazione dei destinatari e l’effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Costituisce la base processuale per ordinare la chiamata in giudizio dei controinteressati; il mancato adempimento nel termine assegnato può determinare l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35 c.p.a.

    improcedibilità del gravame

    È richiamato quale conseguenza dell’omesso o tardivo adempimento degli incombenti necessari per l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando il numero elevato dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile, anche sotto il profilo economico, la notificazione nelle forme ordinarie; la difficoltà deve essere oggettiva e non meramente soggettiva.
  • La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità dell’esistenza del giudizio: l’avviso deve indicare nominativamente i destinatari, allegando l’elenco dei controinteressati, oltre al testo del ricorso e del provvedimento autorizzativo, così da garantire l’effettività del contraddittorio.
  • Quando il ricorso incide su una graduatoria di beneficiari di contributi pubblici, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti ammessi al beneficio collocati nell’elenco oggetto di impugnazione, quali controinteressati individuabili.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio può imporre all’amministrazione la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la conservazione online degli atti fino alla definizione del giudizio e il rilascio di un’attestazione della pubblicazione; il mancato rispetto dei termini perentori assegnati può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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