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Sentenza

Sentenza n. 8225/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del Decreto del Direttore della Sanità, Welfare e Coesione sociale della Re-gione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 2 febbraio 2026 con cui è stata manifestata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice ha applicato l'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha proposto domanda di annullamento del decreto del Direttore della Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati altresì impugnati, per quanto occorrer potesse, il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Indicato nell'epigrafe quale base normativa degli atti adottati in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici; non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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