Sentenza del 29/04/2015 n. 8665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, con un unico motivo, la violazione della L. n. 342/2000, art. 74, comma 3, e del D.Lgs. n. 546/1992, art. 21. In particolare, ha sostenuto che la rendita catastale, pur attribuita nel 1993, fosse stata recepita per la prima volta negli avvisi di accertamento ICI notificati nel 2005 e che, pertanto, tali avvisi fossero tempestivamente impugnabili anche quanto alla rendita. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la non applicabilità delle sanzioni non penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Il motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non riguardava la reale motivazione della sentenza impugnata: la CTR non aveva dichiarato tardiva l'impugnazione degli avvisi ICI, ma aveva ritenuto non più contestabile la rendita catastale, essendo stata notificata nel 1993 e non impugnata, divenendo così definitiva. Anche la richiesta subordinata di esclusione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per mancanza del quesito richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune e dell'Agenzia del Territorio, liquidate in Euro 2.000,00 per ciascuno, oltre accessori secondo legge.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3
La norma è stata invocata dalla contribuente per sostenere che il termine per contestare la rendita dovesse decorrere dalla notificazione degli avvisi ICI che l'avevano recepita. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale interpretazione, poiché il motivo era inammissibile e non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La disposizione è stata richiamata in relazione ai termini per proporre il ricorso tributario. La Corte non ha accolto la censura, rilevando che essa non contestava correttamente la ragione per cui la CTR aveva escluso la possibilità di impugnare la rendita catastale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito formulato non era coerente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La norma richiedeva, per i motivi conclusi da un quesito di diritto, la formulazione dello specifico quesito. La richiesta subordinata di non applicare le sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché priva del necessario quesito.
Massime di principio
- Una rendita catastale regolarmente notificata e non impugnata entro il termine previsto diventa definitiva e, di regola, non può essere contestata per la prima volta impugnando successivi avvisi ICI o altri atti impositivi che la recepiscono.
- Nel ricorso per cassazione il motivo e il quesito di diritto devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; contestare una motivazione diversa da quella effettivamente adottata conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La contestazione della tempestività degli avvisi impositivi è distinta dalla contestazione della rendita catastale: la prima riguarda l'atto fiscale e i relativi termini, mentre la seconda deve essere proposta contro l'atto di attribuzione o variazione della rendita.
- Le domande o censure formulate in via subordinata devono rispettare autonomamente i requisiti processuali richiesti; una richiesta priva del necessario quesito o di adeguata motivazione può essere dichiarata inammissibile.
- La soccombenza nel giudizio tributario può comportare la condanna al pagamento delle spese in favore di ciascuna amministrazione resistente costituita in giudizio.
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